Anzianità di iscrizione al RUNTS, valgono anche i periodi maturati nei registri previgenti

L’iscrizione delle ODV e delle APS nei previgenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale può essere computata nei 6 mesi di iscrizione al RUNTS nel rispetto di un principio di continuità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 3 marzo 2023, n. 2904). 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali giunge a tale conclusione in risposta a un quesito in ordine all’interpretazione dell’articolo 56 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore). Infatti, il citato articolo, al comma 1, prevede – tra i requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato (ODV)  e alle associazioni di promozione sociale (APS) per poter sottoscrivere, con le amministrazioni pubbliche, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato – quello della iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

 

Viene chiesto se sia possibile considerare, ai fini della predetta anzianità di iscrizione, anche eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.

 

L’iscrizione al RUNTS di cui si discute, oltre che rispettare il requisito minimo di durata dei 6 mesi, deve anche avvenire in una delle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del Codice del Terzo settore (e ciò in ragione della prevalenza dell’apporto della componente volontaristica nello svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizza le ODV e le APS).

 

La decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale. L’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che, fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

 

Pertanto, il Ministero perviene alla logica conclusione di includere nel computo dei 6 mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, ciò in omaggio a un principio di continuità, fissato dalle norme sopra richiamate, tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS.  

 

Il ricorso allo strumento convenzionale di cui all’articolo 56 del Codice potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al registro medesimo.

 

Infine, nella nota in commento si precisa che non potrà, viceversa, valere, l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus ai fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica.

CCNL Scuola pubblica: confronto su aumenti salariali, precarietà dell’occupazione, nuove assunzioni

Proposte innovative per i dipendenti del settore Scuola

Nei giorni scorsi si sono riunite Cgil, Fp-Cgil e Flc-Cgil per affrontare le questioni relative ad aumenti salariali, contrasto alla precarietà e qualità dell’occupazione, nonché nuove assunzioni in ambito dell’Istruzione italiana.
Ciò a cui si è cercato e a cui si cerca di far fronte è soprattutto il forte ritardo nella sottoscrizione dei contratti, dovendo ancora chiudere la stagione 2019/2021, pertanto, si è evidenziata la necessità di acquisire maggiori risorse per gli Enti di Ricerca affinché vengano accelerate le trattative sui contratti relativi alle aree di dirigenza, ed affinché venga posta in essere la chiusura dei contratti dei settori Istruzione, Università e Ricerca.
Altresì, quello che si è cercato di sviluppare, è il tratto innovativo della più recente contrattazione, dall’ordinamento professionale, allo smartworking, alla formazione, alla valorizzazione delle relazioni sindacali come strumento per innovare la Pubblica Amministrazione e rispondere ai nuovi bisogni, dall’altra l’aumento salariale secondo le necessità di recupero del potere d’acquisto, poiché negli ultimi anni ha subito un forte calo dovuto alla crescita dell’inflazione. In aggiunta, risulta indispensabile realizzare lo scorrimento delle graduatorie, la stabilizzazione dei precari ed insistere con procedure che consentano l’accelerazione delle prove selettive.
Inoltre, Cgil, Fp e Flc si sono espresse, dichiarando che la precarietà dovrà esser contrastata soprattutto in contesti quali, ad esempio: il Pnrr, i tecnici del sud assunti a tempo determinato dai comuni, i precari del Ministero della Giustizia, quelli che da anni gestiscono i servizi di accoglienza del Ministero dell’Interno, attraverso un tavolo di confronto specifico nell’ambito del piano di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni per poter intervenire in un modo strutturale su quella che continua ad essere un’emergenza nonostante i vari processi di stabilizzazione eseguiti. Ciò le Parti Sindacali intendono raggiungere, non è altro che una concreta e coerente risposta agli obiettivi prefissati.

Mitigazione e trasparenza costi delle transazioni elettroniche: istituito Tavolo tecnico

 

Con il DECRETO 03 MARZO 2023 il MEF istituisce un tavolo permanente sulle transazioni elettroniche diretto ad assicurare il necessario coordinamento e confronto tra i componenti del tavolo, per la mitigazione e la trasparenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti.

Come previsto dall’art. 1, comma 386 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il MEF adotta un decreto volto a istituire un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Sempre nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1, comma 387 è stabilito che ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell’accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l’anno 2023, un contributo straordinario quantificato dalla citata norma

Il tavolo è presieduto dal Direttore generale del dipartimento del tesoro del ministero e ne fanno parte: MEF, Banca d’Italia, Agenzia delle entrate, Associazione bancaria italiana, Associazione italiana prestatori servizi di pagamento, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, MIMIT e Agenzia per l’Italia digitale.

Il MEF invita a partecipare anche i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di circuiti e schemi di pagamento, nonché le relative associazioni di categoria. Ai lavori del tavolo possono essere invitati anche ulteriori associazioni rappresentative degli esercenti, valutata anche la rappresentanza degli interessi coinvolti, nonché, in qualità di uditori, i rappresentanti di altre amministrazioni o autorità.

Le riunioni del tavolo si svolgono ordinariamente in modalità telematica, fatte salve specifiche esigenze che richiedono la convocazione in presenza. I componenti, nell’ambito del tavolo permanente, possono pervenire alla conclusione di un accordo, la cui comunicazione avviene tramite sito istituzionale del MEF.

 

Invalidità civile per i minorenni, semplificazione delle domande

Al via il nuovo servizio online per la domanda semplificata per i minori, rivolto ai patronati e alle associazioni dei disabili (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 892).

L’INPS ha reso noto il rilascio del nuovo servizio di acquisizione online della domanda semplificata di invalidità civile per i minori, già reso disponibile per i maggiorenni, rivolto ai Patronati e alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. L’accesso al nuovo servizio avviene attraverso il portale dell’Istituto, nell’area tematica “Accesso ai servizi per patronati”, con le consuete modalità. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico, invece, continueranno ad accedere al servizio online tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

La compilazione della domanda telematica prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di una eventuale prestazione economica, ovvero i dati relativi alla frequenza scolastica e quelli necessari per il pagamento. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa dalla sezione “Invio domanda”.

Tranne che si sia in presenza di unico genitore o un tutore, entrambi i genitori devono essere a conoscenza dell’inoltro della domanda e, a tal fine, in procedura, andrà selezionato l’apposito campo. Il genitore non dichiarante riceverà, infatti, una notifica tramite i consueti canali (lettera raccomandata oppure PEC) di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio. Il genitore, invece, che ha fatto richiesta presso il patronato/associazione potrà consultare la pratica anche accedendo al sito dell’Istituto, tramite delega sulle proprie credenziali, per visualizzare nell’area riservata la posizione del figlio minore.

Infine, nel caso si opti per il pagamento della prestazione economica con la modalità “in contanti presso lo sportello” – se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori – è necessario che, prima dell’invio della domanda, il secondo genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante. L’autorizzazione può essere specificata dal secondo genitore attraverso l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”. In alternativa, il patronato può procedere allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione “quadro F”) con le firme autenticate di entrambi i genitori.

Sottoscritto tra AEI e Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Anpac il CCNL per i piloti di velivoli ad ala fissa

Sottoscritto il primo contratto per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale

Il 1° marzo 2023 è stato sottoscritto tra AEI (Associazione Elicotteristica Italiana, aderente al sistema Confindustriale), che rappresenta le aziende operanti nel settore della Protezione Civile, Antincendio Boschivo- AIB e dell’attività Corporate a mezzo aeromobili ad ala fissa, e le OO.SS. Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, il primo contratto per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale. L’accordo decorre dal  1° marzo 2023 al 31 dicembre 2024.
La stipula del primo contratto per questa categoria di lavoratori intende rappresentare, come affermano le OO.SS., un segnale di rinnovata vitalità per un settore connotato da elevate competenze e professionalità, alto senso di responsabilità e dedizione al lavoro, e che provvede alla fornitura di servizi strategici per il Paese e per le Comunità locali, a tutela dei cittadini e del patrimonio boschivo nazionale.
L’intesa raggiunta rappresenta il risultato di un percorso portato avanti con l’obiettivo primario di dotare questo settore specifico di una regolamentazione dei rapporti di lavoro a livello nazionale.
In quest’ottica, concludono le OO.SS., le parti si adopereranno nei confronti degli stakeholders istituzionali affinché all’interno dei capitolati di gara e contratti di appalto, anche in coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli Appalti, vengano inserite apposite clausole che impegnino le aziende appaltatrici all’applicazione del CCNL e forme di vigilanza e controllo da parte della committenza in merito al rispetto dello stesso.

CIRL Edilizia-Catania: determinato l’EVR per il 2023

Erogato nella misura del 3% l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

In data 24 febbraio 2023, è stato siglato tra Ance-Catania, Feneal-Uil Catania, Filca-Cisl Catania e Fillea-Cgil Catania, il Verbale di Accordo Sindacale di verifica e di determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) anno 2023.
Da verifiche realizzate sull’andamento degli indicatori raccolti e sul peso ponderale, il valore dell’Evr è fissato nella percentuale del 3%.
Le Imprese infatti, procederanno entro il 31 marzo 2023, alle verifiche degli indicatori e del volume di affari Iva. Pertanto, in presenza di indicatori aziendali pari o positivi, queste corrisponderanno l’Elemento Variabile della Retribuzione come di seguito riportato.

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,20
Operaio specializzato – 3° livello 0,18
Operaio qualificato – 2° livello 0,16
Operaio comune – 1° livello 0,14
Custodi B 0,13
Custodi C 0,11

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 48,92
6° livello 44,03
5° livello 36,69
4° livello 34,24
3° livello 31,77
2° livello 28,62
1° livello 24,46

In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’Azienda verserà l’Evr come previsto nelle tabelle sottostanti.

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,13
Operaio specializzato – 3° livello 0,12
Operaio qualificato – 2° livello 0,11
Operaio comune – 1° livello 0,09
Custodi B 0,08
Custodi C 0,07

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 31,80
6° livello 28,62
5° livello 23,85
4° livello 22,26
3° livello 20,67
2° livello 18,60
1° livello 15,90

 

Una volta definito l’Evr in relazione agli indicatori aziendali, la sua corresponsione, il cui calcolo deve essere realizzato in base alle ore lavorative ordinarie effettuate, può esser erogata anche in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati, l’erogazione avviene ogni mese, relativamente ai periodi effettivamente lavorati, per un massimo di 173 ore al mese.
Circa l’anno 2023, l’Evr viene versato per massimo 12 mesi.
Le Parti Firmatarie del Verbale di Accordo, riconoscono altresì che, gli importi dell’Evr, rispettano le caratteristiche previste dalle norme di legge vigenti in materia di tassazione agevolata di erogazioni di premi.
Da ultimo, si specifica pure, che per ogni altro dettaglio deve farsi riferimento all’art. 1 Cipl 25 febbraio 2022 .

Lavoratori marittimi e trasmissione telematica del certificato di malattia

L’INPS fornisce alcune precisazioni in merito all’invio del certificato di malattia dei lavoratori del settore marittimo alla luce della normativa vigente sulla trasmissione esclusivamente telematica della certificazione medica (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 897).

Ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica.

 

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 55-septies, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001).

 

L’INPS, nel messaggio in commento, torna a occuparsi della certificazione di malattia dei lavoratori marittimi fornendo alcune precisazioni in merito, tenuto conto della specificità del settore in questione e del quadro normativo vigente. 

 

La competenza all’assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi viene ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N.

 

Come noto, dal 1° gennaio 2014, l’INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore marittimo. All’atto dell’acquisizione della gestione INPS, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari – cosiddetti modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” – risalenti alla precedente gestione IPSEMA per conto INPS.

 

L’Istituto precisa dunque che, relativamente agli assistiti marittimi, dismessi dall’assistenza USMAF-SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica.

 

Già in precedenza (messaggio n. 610/2020) era stato comunicato l’avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN.

 

L’INPS ricorda poi che il processo relativo all’invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell’azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge, oltre che di prevenzione dal rischio di comportamenti fraudolenti.

CCNL Cuoio e Pelli – Industria: varata la piattaforma

Aumenti retributivi e delle indennità, revisione dell’inquadramento contrattuale maggiori diritti in tema di conciliazione vita – lavoro tra i temi principali

Il CCNL Cuio e Pelli – Industria siglato tra l’Associazione Italiana Manufatturieri Pelli e succedanei (AIMPES) e Fictem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec ed applicabile a tutti i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime scadrà il prossimo 31 marzo e pertanto i sindacati hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo e il documento sarà inviato a controparte. La vigenza del prossimo contratto nazionale dovrà avere durata triennale ed esattamente dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026. 
Di seguito gli argomenti principali che sono stati trattati, anche alla luce del fatto che il fatturato totale delle aziende del settore ha superato i livelli pre-Covid con un fatturato totale di oltre 10 miliardi di euro. 
Parte economica
Avanzata una richiesta economica pari ad un aumento di 220,00 euro mensili al 3°livello per il prossimo triennio.
Previsto, inoltre, un aumento delle indennità di turno e dei contributi aziendali destinati a Previmoda (Fondo di previdenza complementare) e a Sanimoda (Fondo sanitario). 
Parte normativa 
Si richiedono miglioramenti sul tema dei diritti individuali e per quanto riguarda sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro e sulle tutele in caso di malattia. 
Argomento centrale, inoltre, è la revisione dell’inquadramento contrattuale, al fine di riconoscere maggiormente la professionalità dei lavoratori. 

Requisiti e condizioni per la costituzione dei distretti biologici

 

Pubblicato in G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023 il Decreto 28 dicembre 2022 sui requisiti e condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti al fine di tutelare, sviluppare ed incrementare la competitivita’ della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico.

 

Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico nonchè enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia, costituiscono un comitato promotore, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale o interregionale.

 

Obbligatoria la partecipazione al distretto biologico delle seguenti categorie di soggetti, se presenti sul territorio:

  • imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, iscritti nell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
  • associazioni di produttori biologici;
  • soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica.

Al distretto biologico possono partecipare enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità; enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica; enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio; imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla Legge n. 30/2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla Legge n. 61/2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta; enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell’ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell’innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario; associazioni locali di consumatori; organizzazioni di produttori; organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento; altri soggetti privati volti a consolidare l’aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

La richiesta di riconoscimento del distretto biologico è presentata dal comitato promotore alla competente regione di appartenenza nella quale insiste la totalità del territorio del distretto stesso per il tramite del soggetto gestore. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria di riconoscimento, il distretto assume la forma giuridica indicata nel piano di distretto e trasmette alla regione competente gli atti relativi alla costituzione della società di distretto e lo statuto approvato e sottoscritto dagli aderenti alla società. Decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti sopraindicati, l’amministrazione archivia la domanda.

 

Tra i requisiti necessari al riconoscimento, la cui assenza ne può comportare la revoca, vi sono l’individuazione dell’area territoriale coinvolta nel distretto, l’elenco dei soggetti partecipanti, la specificazione della forma giuridica assunta, l’indicazione del programma di attività che si intende realizzare e gli obiettivi, le motivazioni e i risultati attesi. Il tempo massimo stabilito per adeguarsi a tali requisiti è fissato al 31 dicembre 2027.

 

Scuole materne Fism: firmato il nuovo contratto

Previsti incrementi dei minimi retributivi di circa 80,00 euro per i docenti, da riparametrare per gli altri livelli

Il 1° marzo 2023 è stato firmato dalle OO.SS. e dalla Fism il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all’infanzia e alle scuole dell’infanzia non statali, scaduto da ormai 4 anni. La novità riguarda docenti, educatori, impiegati amministrativi, ausiliari, dipendenti delle circa 9mila realtà educative aderenti alla Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. 
Per la parte economica il contratto prevede un incremento a regime di circa 80,00 euro lordi mensili ai docenti, da riparametrare sugli stipendi dei livelli del personale (impiegati, ausiliari, ecc.). Alla retribuzione tabellare si aggiunge un salario di anzianità di 15,00 euro per coloro che dalla data del 1° settembre 2023 abbiano maturato almeno 2 anni di servizio presso lo stesso ente.
Per la parte normativa, il nuovo contratto risulta aggiornato al recepimento della legislazione sul lavoro. Sono stati altresì definiti strumenti di welfare aziendale nelle scuole paritarie per l’infanzia e una maggiore flessibilità in termini di orario.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto viene prevista per Fism l’opzione di ingresso del Fondo “Espero”, ossia il Fondo di previdenza complementare già adottato nella scuola statale.