CCNL Bancari: proroga del contratto

Le Parti stipulanti hanno stabilito una nuova proroga fino al 30 aprile 

A seguito della riunione tenutasi il 1° marzo 2023, i sindacati e Abi hanno stabilito una nuova proroga del CCNL Bancari fino al 30 aprile 2023 e scaduto il 31 dicembre 2022. Le parti hanno concordato, altresì, che gli incontri che si svolgeranno entro il 30 aprile 2023 si dovranno considerare convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera sospensione” fino al 30 aprile 2023 dei termini al 31 dicembre 2022. Pertanto, per eventuali accordi che verranno raggiunti la data di decorrenza sarà il 1°gennaio 2023.
Tale proroga è avvenuta pochi giorni dopo il Comitato Esecutivo di First Cisl che ha avuto come argomenti principali salario e occupazione.
Secondo i sindacati, il salario dovrà necessariamente aumentare anche a seguito dell’inflazione avvenuta lo scorso anno anche con l’aiuto della contrattazione aziendale, che dovrà avere sempre maggior rilievo.
Per quanto riguarda l’occupazione, invece, sarà necessario ottenere una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituire le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc). 

Bonus energia: estensione della comunicazione dei crediti d’imposta

Le disposizioni del provvedimento n. 44905/2023, si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56785/2023).

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate  n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del D.L.n. 115/2022, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Pertanto, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta maturati, sono approvate – con il provvedimento in commento – le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione. In relazione alle spese sostenute per l’acquisto di carburante effettuate nel terzo trimestre 2022, i soggetti esercenti attività agricola e pesca potranno quindi comunicare i crediti d’imposta maturati, attraverso l’invio delle nuove versioni del modello per le comunicazioni, entro il 16 marzo 2023. Nel suddetto modello di comunicazione è stato aggiornato in particolare il quadro “B”, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti.

Inoltre, il provvedimento in argomento fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

 

 

Pensioni in aumento dal 1° marzo 2023

A partire dall’inizio del mese sono rivalutati anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 2 marzo 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che a partire dal 1° marzo vengono rivalutati, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge n. 448/1998, anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS. Peraltro, la Legge di bilancio 2023, ha rivisto il meccanismo della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2023-2024. Per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo (ovvero 2.101,52 euro al mese ai valori lordi del dicembre 2022) la rivalutazione, pari al 100% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%. 

Invece, come già riportato, le pensioni superiori a quattro volte il minimo sono rivalutate a decorrere dall’inizio del mese di marzo con le modalità che seguono:

– nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;

– nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%.

Bonus asilo nido e supporto domiciliare, al via le domande per il 2023

L’INPS comunica la possibilità di presentare le domande relative all’anno 2023 per ottenere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e forme di supporto presso la propria abitazione (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 889).

Parte la procedura telematica di inserimento delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie per l’anno 2023 previste dall’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016. Si tratta, nello specifico, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS precisa i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze, gli importi del contributo parametrati all’ISEE minorenni e le forme di erogazione.

 

Rette asili nido 

 

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio. La prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, per cui, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i 3 anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.

Per ogni mensilità prenotata, al fine di velocizzare l’istruttoria, l’utente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS, inserendo l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.

 

Forme di supporto domiciliare

 

Per accedere a questo contributo, la domanda deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

 

La domanda per il supporto domiciliare non può essere presentata da coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del cosiddetto bonus asilo nido.

 

Modalità di presentazione delle domande

 

Le domande per i contributi citati devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il portale web istituzionale o gli istituti di patronato.

l servizio online di presentazione della domanda, in particolare, è raggiungibile dal sito istituzionale dell’INPS, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”, premendo il pulsante “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e successivamente cliccando su “Utilizza il servizio”.

 

Nella domanda per la prestazione in esame il richiedente deve indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora si intenda fruire del beneficio per più minori, è necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

Viene illustrata la procedura di inserimento della documentazione a supporto che, ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

E’ prevista anche la possibilità di inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici fiscali rilasciati dall’Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali: in questo caso, tenuto conto dell’impossibilità di reperire l’indicatore ISEE minorenni, il pagamento del beneficio avverrà in misura minima.

 

Il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità e l’erogazione avviene in forma rateizzata.

 

Il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

 

L’Istituto rende noto che, nel caso in cui rimangano a disposizione risorse finanziarie destinate alla prestazione in argomento, si provvederà alla loro erogazione a titolo di conguaglio per le rate liquidate con importo minimo, laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2023.

Ebret Toscana: erogazione di contributi a fondo perduto 2023

Ebret Toscana: erogazione di contributi a fondo perduto 2023

Versamenti contributivi del 15% per le Aziende artigiane iscritte all’Ente Bilaterale Artigianato Toscano

A tutte le Aziende iscritte ad Ebret (Ente Bilaterale Artigianato Toscano), saranno corrisposti contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, per l’ottenimento della certificazione di qualità (o altre certificazioni riconosciute a livello internazionale), per interventi sulla partecipazione a fiere, internazionalizzazione e promozione, nonché per prestazioni a titolo di autoproduzione di energia.
Nell’ambito della nuova campagna riservata agli imprenditori, l’Ente infatti, mette a disposizione un contributo in misura del 15% dei costi sostenuti dall’Azienda fino ad un massimo di euro 3.000,00, nei casi di:
Innovazione tecnologica tramite l’acquisto di macchinari, strumenti e brevetti; interventi di impiantistica solo se collegati agli acquisti oggetto della domanda di intervento, finalizzati alle esigenze innovative; nonché, interventi di domotica solo se finalizzati alle esigenze innovative del prodotto o del ciclo produttivo. Non viene incluso l’acquisto di autovetture, furgoni, autocarri o simili, mentre invece è compreso l’allestimento tecnologico. Tale prestazione è destinata solo ad aziende già esistenti; escludendo invece le spese di avvio attività, e considerando solo quelle con fatture datate nei 12 mesi successivi all’inizio dell’attività aziendale. E’ stata altresì confermata la digitalizzazione ed informatizzazione dei processi produttivi delle imprese e del commercio elettronico, tramite l’acquisto di beni informatici hardware e software, e le consulenze se finalizzate all’informatizzazione stessa.
– Interventi di internazionalizzazione e /o promozione mediante l’acquisto di spazi espositivi nelle fiere; consulenze nella gestione di contratti internazionali (in questo caso occorre inviare anche una copia del contratto di consulenza); costi sostenuti per l’ideazione dell’intervento promozionale, realizzazione o restyling di siti internet; nonché, consulenze finalizzate alla realizzazione di ricerche di mercato e ricerche mirate di clienti su specifici mercati nazionali ed internazionali, ed alla realizzazione di campagne di digital marketing.
Ottenimento della certificazione di qualità dell’Azienda o di altre certificazioni internazionalmente riconosciute.
Possono domandare le prestazioni di cui sopra, tutte le Imprese che, al momento della presentazione della richiesta, abbiano versato regolarmente i contributi Ebna per almeno un anno o che, nel caso di Aziende che hanno iniziato la propria attività con lavoratori da meno di un anno, abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva l’obbligo di iscrizione all’Ebret.
– Contributo Certificazione Iso 45001
Tale prestazione viene erogata alle aziende iscritte all’Ente Bilaterale che intendono ottenere la certificazione Iso 45001.
Per poter accedere al contributo, deve esserne fatta richiesta entro 45 giorni dall’ottenimento della certificazione, ma, in via preliminare, l’Azienda è comunque tenuta a contattare il Cpra Toscana per definire il percorso più idoneo e la modalità di partecipazione del Rlst/Rls. Oltre al supporto gratuito in fase preliminare a cura del Cpra Toscana, saranno rimborsate tutte le spese sopportate in fase di consulenza fino ad un massimo di euro 1.500,00, mentre il rimborso in fase di certificazione, fino ad un massimo di euro 1.300,00.
Da ultimo Ebret Toscana comunica altresì che, la domanda per ottenere il contributo a fondo perduto, deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Fondo Fasdac: da marzo ulteriori moduli dedicati alla prevenzione

Introdotti 2 moduli dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (Fasdac), per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime, ha rinnovato il nuovo biennio di prevenzione a partire dal 1° gennaio 2023, confermando i 7 moduli già presenti, strutturati su due differenti livelli di approfondimento, a cui si può accedere sulla base dell’età e del sesso. 
A partire dal mese di marzo 2023 sono stati introdotti ulteriori 2 moduli dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie. Viene inoltre inserito nel modulo della prevenzione di base un ulteriore esame di laboratorio: la creatininemia.
I programmi di prevenzione sono biennali e destinati, con la sola esclusione dei familiari, a tutti i dirigenti Fasdac indipendentemente dallo stato di iscrizione e variano in base all’età e al sesso.
Al momento della fruizione dei moduli occorre rientrare nella categoria degli aventi diritto ed essere in regola con i versamenti contributivi.

Registrazione telematica dei contratti preliminari di compravendita con modello RAP

 

Approvati i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP – Registrazione di atto privato”  unitamente alle relative istruzioni da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56766/2023).

 

Con il provvedimento n. 56766 del 1° marzo 2023, accompagnato dalle relative istruzioni di compilazione, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’utilizzo della registrazione online al contratto preliminare di compravendita, arricchendo il modello RAP di due nuovi moduli aggiuntivi C1 e D1 e relative istruzioni. Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle diverse tipologie di atti.

I nuovi moduli:

  • quadro C1 “Negozio – Preliminare di vendita”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;
  • quadro D1 “Dati degli immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Il modello RAP con tutti i suoi moduli è scaricabile gratuitamente dal sito dall’Agenzia e stampabile nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

La modalità di presentazione prevista è quella telematica, mediante apposita procedura web integrata resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale, utilizzabile dal 7 marzo 2023. Solo per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti la presentazione del modello RAP può essere effettuata anche in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Documenti da allegare in un unico file al modello RAP, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b):

  • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto);
  • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Correzione e ricostituzione degli atti dello stato civile

Ampliati i poteri degli ufficiali dello stato civile in materia di correzione degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Ministero dell’interno, circolare 1 marzo 2023, n. 22).

L’ufficiale dello stato civile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può procedere alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

 

E’ una delle novità introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha integrato il regolamento dello stato civile e, nello specifico, la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti, intervenendo con modifiche sugli artt. 95,98 e 99 del D.P.R. n. 396/2000.

 

Pertanto, in un’ottica di semplificazione delle procedure, è consentito all’ufficiale dello stato civile di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, egli disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.

 

La correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civile, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.

 

In particolare, si specifica che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000.

 

Una volta riscontrata senza ombra di dubbio la discrepanza e individuato con certezza il dato corretto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere a effettuare la correzione mediante annotazione e a darne comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.

 

L’ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile, può anche procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto mentre, in assenza di siffatti presupposti, la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.

 

Anche in questo caso, la richiesta di ricostituzione dell’atto può provenire da qualunque interessato o dal Procuratore della Repubblica e deve essere inoltrata all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.

 

Sia avverso i provvedimenti di correzione che avverso quelli di ricostituzione degli atti dello stato civile è possibile proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace

CCNL Bancari: trattative per il rinnovo

 

Occupazione e crescita dei salari sono al centro delle discussione tra le Parti stipulanti 

In attesa che il negoziato entri nel vivo, sono stati definiti, con il Comitato esecutivo nazionale tenutosi lo scorso 27 febbraio, gli argomenti principali relativi al rinnovo del CCNL Bancari sottoscritto tra Abi e la Fabi, First – Cisl, Fisac – Cgil, Uilca, Unisin.
Secondo i sindacati uno dei punti salienti sarà il tema occupazione e sarà necessario un accordo per mantenere almeno i livelli occupazionali prevedendo una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituendo le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc). 
Altra questione posta sono le retribuzioni e quindi la necessità di valorizzare entrambi i livelli della contrattazione, quella nazionale  e quella aziendale, anche a seguito dell’aumento dell’inflazione avvenuto nel corso del 2022. A tal proposito bisognerà focalizzarsi sul rilievo dato alla contrattazione nei gruppi, al fine di redistribuire i risultati dell’aumento della produttività. E’, infatti, la produttività che fortunatamente risulta in crescita (il margine primario pro capite è oltre i 200.000,00 euro nei primi cinque gruppi bancari italiani).
Secondo i sindacati bisogna quindi redistribuire il ricavato non solo tra azionisti ma anche tra i lavoratori prevedendo un sostanzioso incremento dei salari.

Milleproroghe 2023: le misure su sport e spettacolo

Sono stati prorogati i termini per l’adozione delle disposizioni nei due settori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 febbraio 2023).

La Legge n.14/2023 di conversione del D.L. n. 198/2022 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2023) è intervenuta anche nei settori dello sport e dello spettacolo con lo spostamento in avanti dei termini di tempo relativi all’attuazione di disposizione integrative e attuative.

In particolare, per quel che riguarda l’ordinamento sportivo, le professioni sportive e la relativa semplificazione, i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della Legge n. 86/2019, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Inoltre, l’entrata in vigore delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 23/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023.

Prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei nove previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l’attuazione delle deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.