CCNL Formazione Professionale: siglato accordo ponte fino al 31 dicembre 2023

Riconosciuta l’erogazione di un importo di 400,00 euro per l’anno 2023 a tutti i lavoratori

In data 27 febbraio 2023 Forma, Cenfop e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal, in attesa di giungere al rinnovo del contratto di settore, hanno siglato un accordo ponte per il settore della formazione professionale, valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.
Nell’intesa le Parti hanno definito il riconoscimento di un importo di 400,00 euro per l’anno 2023 a tutti i lavoratori come welfare aziendale, e/o da versare sui fondi pensionistici. Sono stati demandati alla contrattazione regionale o aziendale la definizione delle modalità e dei relativi tempi di erogazione. In mancanza di accordo regionale o aziendale l’importo sarà erogato in due tranche:
– la prima, pari a 250,00 euro, entro il 31 dicembre 2023;
– la seconda, pari a 150,00 euro, entro il 15 gennaio 2024.
Le parti datoriali e sindacali hanno altresì fissato la data del 20 aprile 2023 per il proseguimento della trattativa per il rinnovo del contratto.

CCNL Vetro – Industria: prevista l’una tantum a marzo

Stabiliti 122,00 euro lordi a tutti i dipendenti con la retribuzione del mese di marzo

L’Ipotesi di Accordo, subordinata allo scioglimento di riserva da effettuare entro il 15 marzo 2023, sottoscritta da Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti di Aziende che producono vetro a macchina, a mano, a soffio, decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere ha previsto oltre l’incremento dei minimi tabellari mensili l’erogazione di un’indennità una tantum.
Difatti, a tutti i dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo è corrisposta una somma una tantum, pari a 122,00 euro lordi, in cifra uguale per tutti, da erogarsi con le competenze del mese di marzo 2023.
L’importo dell’una tantum è inteso in senso omnicomprensivo, senza alcun riflesso su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere, compresi gli effetti sul calcolo del TFR. 

Rischio biologico nei laboratori di analisi non sanitari, la valutazione in un algoritmo

L’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori “non sanitari” di analisi che consente anche di individuare e pianificare gli interventi migliorativi da attuare (INAIL, comunicato 8 marzo 2023).

Le attività svolte nei laboratori di analisi “non sanitari” rientrano tra quelle che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici. Il rischio in questione può essere sia potenziale che da utilizzo deliberato.

 

Partendo da questo presupposto, l’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico in tali contesti.

 

Destinatari del software sono i datori di lavoro, i servizi di prevenzione e protezione dei laboratori “non sanitari” di analisi (ad es. laboratori di igiene ambientale) e contesti lavorativi analoghi.

 

Lo strumento permette di calcolare il livello di rischio associato a una specifica mansione lavorativa e consente di disporre di elementi utili a individuare gli interventi prioritari o migliorativi da attuare per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori che operano in tali ambienti.  

 

L’applicativo è strutturato in diverse sezioni, il valutatore inserisce i dati richiesti in base alle informazioni su ambienti, attività e procedure di lavoro aventi rilevanza ai fini dell’analisi delle fonti di pericolo biologico nello specifico contesto lavorativo.

 

È previsto un duplice percorso di valutazione: per esposizione potenziale e per esposizione da uso deliberato di agenti biologici. Una volta inseriti i dati, l’applicativo calcola il livello di rischio associato allo svolgimento della mansione lavorativa in esame.

 

Il software è disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL seguendo il percorso Servizi online>Rischio biologico>Algoritmo per il calcolo del rischio biologico in laboratori non sanitari. 

CCNL Commercio (Confesercenti): Una Tantum per i lavoratori del settore

Erogata 2° tranche di Una Tantum con il mese di marzo

Il Verbale di Accordo siglato in data 12 dicembre 2022, tra Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede che, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’anzidetto, venga corrisposto un importo lordo pari a 350,00 euro al IV livello a titolo di Una Tantum, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le seguenti modalità:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello Importo
Quadri 260,42
I 234,58
II 202,92
III 173,44
IV 150,00
V 135,52
VI 121,67
VII 104,17
Operatori di vendita I categoria 141,60
Operatori di vendita II categoria 118,88

Tale somma viene erogata pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Comunicazione stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione disponibile il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali devono utilizzare per comunicare la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015 (comunicato 6 marzo 2023).

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) ha previsto per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di decidere sulla non applicazione dello stralcio “parziale” delle cartelle esattoriali fino a mille euro, riferite al periodo 2000-2015, estendendo così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). Tale annullamento si riferisce esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, lasciando interamente dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

 

Altresì il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per gli stessi enti di deliberare l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

 

Sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, sia per l’adesione allo stralcio “integrale”, l’Agenzia delle entrate-riscossioni, informa poi gli enti creditori che sono tenuti a trasmettere la decisione all’agente di riscossione entro la scadenza del 31 marzo 2023 attraverso i nuovi moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.

Assegno di maternità dei comuni: al via la rivalutazione

Comunicati l’importo e il limite di reddito per l’anno 2023 relativi alla prestazione che viene adeguata alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT (INPS, circolare 8 marzo 2023, n. 26).

L’INPS ha comunicato l’importo e il limite di reddito per l’anno 2023 relativi all’assegno di maternità concesso dai Comuni, entrambi aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che per lo stesso anno anno è pari all’8,1%. Pertanto, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per i medesimi eventi (nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento), avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari invece a 19.185,13 euro.

CCNL Dirigenti Consorzi di Bonifica: rinnovato il contratto

Riconosciuti aumenti del 4,5% a partire da gennaio 2023

Dopo una lunga trattativa è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. 
I contenuti principali, comunicano Snebi, Sindicob e Federmanager, riguardano la durata, gli aumenti contributivi in linea con le indicazioni di contenimento dei costi provenienti dal Paese, l’adeguamento alle nuove disposizioni legislative in materia e la cancellazione di automatismi reddituali sostituiti da premi di risultato misurabili ed erogabili solo successivamente al raggiungimento di obiettivi di contenimento della spesa con contestuale aumento della efficienza delle attività offerte ai cittadini e imprese. 
Dal punto di vista economico, a copertura del biennio 2021/2022, è stato riconosciuto un amento del 4,5%, a partire da gennaio 2023.
L’accordo sottoscritto contiene altresì elementi innovativi in direzione del riconoscimento delle alte qualità dei dirigenti dei Consorzi di bonifica, costituendo lo strumento per un sistema consortile maggiormente performante nella direzione della sfida ai cambiamenti climatici e alla siccità. 

CCNL Alimentari – Industria: assemblea nazionale dei delegati Uila

Entro giugno sarà presentata la piattaforma per il rinnovo

Il CCNL Alimentari – Industria siglato tra Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil scadrà il prossimo 30 novembre.
Nei giorni scorsi si è tenuta l’Assemblea Nazionale dei Delegati Uila, alla quale hanno partecipato oltre 450 delegati. Si è stabilito che entro giugno insieme a Fai e Flai verranno presentate le piattaforme per il rinnovo dei contratti dell’industria e della cooperazione alimentare; nel frattempo le associazioni sindacali definiranno gli argomenti che verranno trattati.
Si procederà anche alle consultazioni aziendali, che secondo i sindacati dovrà essere ampia e approfondita, visto il difficile contesto in cui versa il settore soprattutto in ambito salariale e occupazionale.

La nuova definizione agevolata delle liti tributarie nell’analisi degli esperti del settore

I commercialisti e gli esperti contabili analizzano il contenuto della normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2023 sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e la sua applicazione pratica (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comunicato 8 marzo 2023).

Nel documento di ricerca pubblicato in data 8 marzo 2023 sul sito istituzionale, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti e degli esperti contabili si soffermano sulle principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 186 – 205) alla disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, analizzandone, tra gli altri, gli aspetti soggettivi e oggettivi con spunti di riflessione sull’applicazione pratica ai giudizi in corso.

 

Il primo requisito di ammissibilità della definizione agevolata in argomento attiene alla natura soggettiva della controparte coinvolta nelle controversie tributarie: la norma definitoria è applicabile solo se il giudizio veda coinvolta l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (quest’ultima, originariamente non prevista dalla prima versione della norma, è stata aggiunta in sede di approvazione da parte della Camera dei Deputati).

 

Ai sensi del comma 205, inoltre, anche gli enti territoriali, in primis i Comuni, potranno deliberare l’adesione alla nuova definizione agevolata entro il 31 marzo 2023 adottando provvedimenti che, ai soli fini statistici, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi enti e sono trasmessi al Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile 2023. 

 

Occorre che tale status di parte processuale sia posseduto dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ovvero degli enti territoriali) al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della norma.

 

Sono ammessi alla definizione anche i giudizi in cui i suddetti soggetti sono intervenuti volontariamente o chiamati in causa, sempre entro la stessa data. 

 

Dal punto di vista della parte ricorrente, è legittimato a presentare la domanda di definizione agevolata il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, chi vi è subentrato (ad esempio, un erede), o colui che ne ha la legittimazione (ad esempio, il curatore fallimentare).

 

Riguardo al requisito oggettivo, sono definibili tutte le controversie tributarie, senza alcuna limitazione in merito alla tipologia degli atti impugnabili: la novità principale che si segnala, sotto questo profilo, consiste proprio nel venir meno del riferimento all’atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo per la definizione, per cui la nuova “tregua fiscale” riguarda tutte le controversie tributarie in quanto tali, in ogni stato e grado del giudizio, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, ossia con atto notificato entro tale termine.

 

Una precisazione particolare viene fatta con riferimento ai giudizi aventi a oggetto le cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni annuali che, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avevano già ammesso al precedente istituto definitorio del 2019, anche se l’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 faceva espresso riferimento agli “atti impositivi”. Ne consegue che, essendo scomparso tale limite dalla nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023, devono considerarsi ugualmente definibili anche i ricorsi contro le cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati ex articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.  

 

Ai sensi del comma 193, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali comunitarie, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

 

Il beneficio derivante dalla definizione è rappresentato dall’annullamento di sanzioni e interessi, a fronte della debenza dell’importo che costituisce il valore della controversia, ovvero di una percentuale di esso secondo lo schema seguente:

  •      ricorso notificato al 1° gennaio 2023: 100% del valore della controversia (comma 186);

  •      ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado (pendente) al 1° gennaio 2023: 90% del valore della controversia (comma 187);

  •      ricorso accolto in primo grado al 1° gennaio 2023: 40% del valore della controversia (comma 188);

  •      soccombenza dell’Agenzia fiscale (o dell’ente locale che vi abbia aderito) in secondo grado al 1° gennaio 2023: importo dovuto pari al 15% del valore della controversia (comma 188);

  •      ricorso accolto parzialmente al 1° gennaio 2023: 100% del valore della controversia con riferimento all’ammontare del tributo confermato giudizialmente e 40% o 15% con riferimento all’ammontare del tributo oggetto di annullamento giudiziale, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata – rispettivamente – in primo o in secondo grado (comma 189);

  •      giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale (ovvero dell’ente locale) sia in primo che in secondo grado: 5% del valore della controversia (comma 190);

  •      controversia avente per oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo (calcolate in modo autonomo rispetto al tributo): 15% del valore della controversia in caso di sentenza favorevole al contribuente depositata al 1° gennaio 2023, ovvero 40% in tutti gli altri casi (comma 191);

  •      controversia avente per oggetto esclusivamente sanzioni collegate al tributo (calcolate in percentuale rispetto al tributo): zero, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla stessa definizione agevolata (comma 191).

Cipl Edilizia Industria-Chieti e Pescara: definito l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

Determinazione dell’Evr per impiegati ed operai di Aziende Edili ed Affini

Nel corso dell’incontro tenutosi lo scorso 31 ottobre 2022, le Associazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil con Ance Chieti-Pescara, Parti Firmatarie del Cipl Edilizia Industria-Chieti e Pescara, applicato al personale dipendente di Imprese operanti nel settore Edile, hanno provveduto a verificare gli indicatori territoriali contrattualmente previsti, ed alla determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023.
Nelle tabelle sottostanti vengono riportati i minimi retributivi e l’Evr applicato ad impiegati ed operai per l’anno corrente (6% applicato sui minimi del mese di luglio 2014).
Impiegati

Livello Minimi 01/07/2014 Evr 6% valore mensile
7° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1630,71 97,84
6° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1467,63 88,06
5° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1223,02 73,38
4° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1141,51 68,49
3° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1059,96 63,60
2° Livello Quadri 1.A Cat. Super 953,97 57,24
1° Livello 4.a Categoria primo imp.  815,36 48,92

Operai

Livello Minimi 01/07/2014 EVR 6% valore mensile
4° Livello Operaio Provetto 6,60 0,40
3° Livello Operaio Specializzato 6,13 0,37
2° Livello Quadri 1.A Cat. Super 5,51 0,33
1° Livello Quadri 1.A Cat. Super 4,71 0,28
Guardiani 4,24 0,25
Guardiani con alloggio 3,77 0,23