In arrivo il modello per i carichi affidati dal 1 ° gennaio 2022

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 14113)

L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario allo scopo di adeguarne il contenuto informativo in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) al citato art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.

Addio all’aggio per le cartelle di pagamento. Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni.

Eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.

Gli agenti della riscossione dovranno utilizzare il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi affidatigli a partire dal 1° gennaio 2022, mentre per quelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 dovrà essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Revisori legali: istruzioni operative sull’obbligo formativo

Fornite istruzioni operative circa l’imputazione dei crediti formativi agli anni 2017, 2018 e 2019 per i revisori legali (Ministero dell’economia e delle finanze – Circolare 17 gennaio 2022, n. 3).

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha introdotto l’obbligo della formazione continua obbligatoria a carico degli iscritti al registro della revisione legale dei conti, recependo in tal modo le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2006/43/CE, secondo cui l’attività formativa in discorso è obbligatoria e il mancato aggiornamento deve essere sanzionato a cura degli Stati Membri. Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, poi, ha disposto che la vigenza decorresse a far data dal 1° gennaio 2017.
In relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma, alla eterogeneità delle provenienze ed esperienze professionali degli iscritti, nonché alla diffusa mancanza di chiarezza circa i compiti, doveri e responsabilità dei revisori. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento, da parte della popolazione degli iscritti al registro rispetto all’obbligo formativo; la percentuale dei revisori inadempimenti, pur in costante riduzione, rimane pur sempre consistente tanto che le connesse problematiche sono state recentemente prese in considerazione e affrontate dalle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 in materia di procedimento sanzionatorio.
In particolare, l’articolo 14 del menzionato regolamento prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consente ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l’eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Con la circolare n. 3/2020 il MEF aveva disposto che qualsiasi regolarizzazione del debito formativo pregresso sarebbe stata consentita esclusivamente tramite la piattaforma dedicata.

A decorrere dal 19 ottobre 2021, pertanto, agli iscritti è concesso un periodo di novanta giorni per regolarizzare eventuali debiti formativo a loro carico. Il periodo di novanta giorni si conclude, quindi, in data 17 gennaio 2022.
Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma, il MEF deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata.
Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, il MEF ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data dell’accertamento previsto dall’articolo 11 del più volte citato D.M. n. 135 del 2021 la data del 18 gennaio 2022, ma una data più congrua che tiene conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa.
Una ricognizione ragionevolmente accurata delle interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate.
La corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, MEF comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017. 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022.
Infine, precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall’articolo 14 del D.M. n. 135 del 2021 qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio. Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturasse 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati. Infatti, è sufficiente a rispondere alle prescrizioni del provvedimento regolamentare il momento materiale del recupero, che deve ricadere entro il periodo concesso.

Indennità antitubercolari: importi per il 2022

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2022 (INPS – Circolare 14 gennaio 2022, n. 6).

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2020 (determinato in via provvisoria in misura pari allo 0% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a + 1,7% dal 1° gennaio 2022 e allo 0% dal 1° gennaio 2021.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato:

– Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati:
   * € 13,50 (1°gennaio 2021)
   * € 13,73 (1°gennaio 2022)

– Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975:
   * € 6,74 (1°gennaio 2021)
   * € 6,85 (1°gennaio 2022)

– Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera):
   * € 22,49 (1°gennaio 2021)
   * € 22,87 (1°gennaio 2022)

– Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera):
   * € 11,25 (1°gennaio 2021)
   * € 11,44 (1°gennaio 2022)

– Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
   * € 90,77 (1°gennaio 2021)
   * € 92,31 (1°gennaio 2022)

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2021 e al 2022, con i nuovi importi.
L’INPS rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,73, dovrà essere erogata quest’ultima.

Bonus R&S: nessun ostacolo se non si può indicare in dichiarazione

Un contribuente che ha ridefinito la scadenza del proprio periodo d’imposta, originariamente stabilito dal 1° ottobre al 30 settembre, fissandola al 31 dicembre 2020 e che per il periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 deve inserire nel modello “Redditi SC2021” il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo maturato ai sensi della L. n. 190/2014, può beneficiare ugualmente dell’agevolazione, anche se il sistema di controllo automatico, aggiornato al credito R&S di cui alla successiva L. n. 160/2019, non ha consentito l’inserimento del codice B9 riferibile alla corretta annualità (Agenzia Entrate – risposta 17 gennaio 2022, n. 30).

L’art. 1, co. 35, L. n. 190/2014 ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Al fine di evitare eventuali abusi, la normativa ha previsto l’indicazione del credito in dichiarazione e stabilito che un professionista, incaricato della revisione legale dei conti, certifichi la documentazione contabile che attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché la corrispondenza delle stesse.

Il termine di applicabilità della citata norma è stato più volte prorogato e definitivamente fissato dall’art. 1, co. 209, L. n. 160/2019, nella fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ciò detto, il modello SC/2021 relativo al periodo d’imposta 2020, prevede che, nella sezione I del quadro RU, con il codice credito “B9” va indicato l’importo residuo del credito d’imposta per le spese in attività di ricerca e sviluppo, istituito dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall’art. 1, co. 35, L. n. 190/2014, assumendo che il credito sia stato già indicato nelle dichiarazioni annuali dei periodi d’imposta precedenti, mentre nella sezione IV va indicato il solo credito per le attività di R&S contemplato dalla L. n. 160/2019.

Nel caso di specie, essendo il credito maturato nel periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020, lo stesso non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU (non trattandosi di un “residuo” proveniente dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta precedente), né nella sezione IV (riservata al credito per le attività di R&S di cui alla L. n. 160/2019).

Conseguentemente, in linea con quanto chiarito con la risoluzione n. 54/E del 2 maggio 2017, nel caso di specie, nonostante l’impossibilità di indicare il credito d’imposta modello SC/2021, il contribuente può comunque utilizzare detto credito in compensazione, fermo restando l’obbligo di osservare le modalità di fruizione disposte dalla disciplina di riferimento e di conservare la documentazione contabile certificata dal revisore (o dalla società di

revisione) a comprova del credito, da esibire ad eventuale richiesta dell’Agenzia delle entrate.

CCNL Giocattoli: Elemento di garanzia retributiva a gennaio

Con la busta paga del mese di gennaio spetta l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti delle aziende produttrici di giocatoli.

 

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 230,00 euro lordi annui per il  2022, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio 2022 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

In arrivo il mod. 730/2022

Approvati i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185)

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

– Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

– Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

– Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;

– Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;

– Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

– Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

– Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

– Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

– Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

– Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;

– Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

Pronto il modello di Certificazione Unica 2022

Approvata della Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169)

L’approvazione della Certificazione Unica “CU 2022” riguarda redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Per la CU 2022 l’approvazione ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022.

La Certificazione Unica “CU 2022” è da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022, unitamente alle informazioni per il contribuente.

Tra le novità della nuova certificazione, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.

Dichiarazione sostituti d’imposta: pronto il Modello 770/2022 definitivo

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2022 per l’anno di imposta 2021, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2021 ed i relativi versamenti, ai crediti d’imposta utilizzati e alle compensazioni operate, nonché i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11224).

La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno d’imposta 2021 deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2022.
Tra le novità del Modello 770/2022, per quanto di interesse in relazione alle ritenute riguardanti rapporti di lavoro, sono stati inseriti: apposite note per indicare due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 nei quadri ST e SV; due nuovi campi per le informazioni relative al trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e assimilati nel quadro SX, al fine di gestire il residuo dell’anno precedente, e il credito recuperato.
Inoltre, è stato inserito il rigo “Dati relativi all’intermediario non residente” per indicare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi di capitale, le plusvalenze e gli altri redditi diversi imponibili. I dati richiesti sono: il codice ABI (se attribuito), il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale italiano (se attribuito), la denominazione della società o ente, il codice dello Stato estero (da rilevare dall’apposita Tabella SG – Elenco dei Paesi e territori esteri riportata nell’Appendice alle istruzioni di compilazione del modello 770/2022). Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.

Già nell’edizione dello scorso anno sono stati inseriti i campi 15 e 16 nei quadri ST e SV per gestire le informazioni relative alle sospensioni dei versamenti previste dalle disposizioni anti Covid-19. Nel Modello 770/2022, in particolare, detti campi devono essere compilati qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per la compilazione del campo 15 devono essere utilizzati (singolarmente) appositi codici che individuano specifiche ipotesi di sospensione. Quest’anno sono stati aggiunti i codici 13 e 14 che devono essere utilizzati in relazione alle sospensioni riferite alle ritenute dell’anno 2021, disposte, rispettivamente, dall’art. 1, co. 36 e 37 della Legge n. 178/2020 e dall’art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234/2021.
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
Per quanto riguarda le regole di compilazione, occorre tenere presente che:
– qualora nel campo 15 siano indicati i codici Covid-19 da “1” a “12”, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S) 11, 13 e 16;
– qualora nel campo 15 siano indicati i codici Covid-19 “13” e “14”, nel rigo devono essere compilati i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.
Si ricorda che in presenza dei codici Covid-19 non si applicano le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.

ESEMPIO

Supponiamo che per effetto delle disposizioni anti Covid-19 qualificate con un codice da 1 a 12, il sostituto abbia effettuato nell’anno 2020, n. 3 versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 euro utilizzando la disposizione normativa di cui alla Nota 3 e che nell’anno 2021 abbia effettuato n. 6 versamenti parziali di 100 euro ciascuno.
In tal caso, nel modello 770/2021 (anno di imposta 2020) la compilazione è stata la seguente:
quadro ST, prima sezione
– punto 1 – 03/2020
– punto 2 – 1.000
– punto 7 – 300
– punto 11 – 1001
– punto 15 – 3
– punto 16 – 700
Nel modello 770/2022 la compilazione dovrà essere la seguente:
quadro ST, prima sezione
– punto 7 – 600
– punto 11 – 1001
– punto 15 – 3
– punto 16 – 100

Per quanto riguarda il “Trattamento integrativo”, i sostituti d’imposta che lo hanno riconosciuto nel corso del 2021 devono compilare il Quadro SX, rigo SX49. Nel Modello 770/2022:
–  il campo “1” è riservato al credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;
– nel campo “2” va indicato l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto nell’anno 2021. Tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nei campi 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto.
– nel campo 3, va indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nel 2021 e successivamente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
– nel campo 4, deve essere indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio e indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. Detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d’imposta;
– nel campo 5, va indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nel 2020 e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
– nel campo 6, deve essere indicato l’ammontare del credito utilizzato nel modello F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2022. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
– infine, nel campo 7, va indicato il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2022, risultante dalla seguente operazione: campo 1 + campo 2 – campo 6.

Cassa Edile L’Aquila: nuovi contributi dall’1/1/2022

La Cassa Edile della provincia di L’Aquila pubblica i contributi in vigore dal 1° gennaio 2022, variati a seguito dell’aumento del contributo RLST

 

Contributi da versare dall’1° gennaio 2022

CONTRIBUTI

Totale Percentuale

Quota a carico del datore di lavoro

Quota a carico del lavoratore

Contributo Cassa Edile 2,25 1,87 0,38
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,60 0,60
Contributo FNAPE 3,54 3,54
Contributo Ente Paritetico Unificato Formazione/Sicurezza 1,00 1,00
QACN – Quota adesione contrattuale nazionale 0,44 0,22 0,22
QACT – Quota adesione contrattuale territoriale 1,16 0,58 0,58
Contributo RLST 0,15 0,15
Contributo Fondo Incentivo all’occupazione 0,10 0,10  
Contributo Fondo Prepensionamenti 0,20 0,20  
Contributo Straord. e provv. Centro eccellenza formaz. Edile 0,20 0,20  
TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI 9,64 8,46 1,18
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26 0,26  
Contributo aggiuntivo Agenzie Interinali (Formaz. +CIG) 3,47 3,47  

Agevolazione quota associativa Feniof 2022

La Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri (Feniof), ha previsto delle agevolazioni per i nuovi associati.

Gli importi per divenire associati alla Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri (Feniof), per l’anno 2022 sono gli stessi degli ultimi anni e differenziati a seconda della dimensione aziendale e del numero di sedi operative.
Anche quest’anno è prevista una agevolazione per quelle imprese funebri che negli ultimi tre anni non hanno rinnovato la quota associativa o che non sono mai state associate alla Feniof, per queste ultime sarà possibile aderire per l’anno 2022 con l’importo forfettario di € 250 a prescindere dal numero di funerali svolti nell’anno. Una volta perfezionata l’adesione alla federazione verrà inviata la tessera associativa 2022 con username e password per accedere all’area riservata ai soci sul sito www.feniof.it, diventando attivi tutti i servizi resi disponibili per gli associati quali consulenze, pareri documentali, assistenza fiscale telefonica, assistenza in materia di lavoro, sicurezza in azienda, formazione aziendale, informative COVID-19, convenzioni.