Incentivi alle assunzioni di giovani e donne nel Decreto Coesione

Pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 2024 il cosiddetto “Decreto Coesione” contenente, tra le disposizioni in materia di lavoro, anche incentivi per l’assunzione di giovani e di donne residenti in zone svantaggiate (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).  

Entrano in vigore oggi le ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione di cui al D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto Coesione), approvato nella seduta del 30 aprile 2024 dal Consiglio dei ministri.

 

Con particolare riferimento al mondo del lavoro, il Capo IV del decreto introduce, tra l’altro, misure volte a promuovere l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa nel centro-nord e nel sud Italia (articoli 17, 18 e seguenti), incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (articolo 21), nonché alcuni bonus per favorire le assunzioni di giovani e donne (articoli 22 e 23).

 

Bonus giovani

 

L’articolo 22 del decreto in commento introduce un esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35, nel rispetto di alcuni requisiti.

 

Infatti, a norma dell’articolo citato, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

 

L’esonero in questione spetta:

 

con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;

 

nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

 

ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in questo caso, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;

 

con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero;

 

ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. 

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

 

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Bonus donne

 

Il beneficio in argomento si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

 

Viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Anche in questo caso, restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: presentazione della piattaforma rivendicativa

Relazioni sindacali, classificazione del personale e aumenti retributivi tra le richieste principali delle OO.SS. 

E’ stata presentata nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto nazionale AGIDAE, applicato ai circa 17mila dipendenti da enti e autorità ecclesiastiche che svolgono attività nei servizi socio sanitari e socio assistenziali educativi.
Dal punto di vista normativo è stata posta attenzione al rafforzamento delle relazioni sindacali, con la richiesta di allargare i perimetri di informazione e confronto e prevedere il rafforzamento della contrattazione, soprattutto quella di secondo livello. In materia di classificazione del personale i sindacati hanno chiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, al fine di valorizzare la professionalità. Chiesta anche una revisione dell’orario lavorativo al fine di una migliore conciliazione vita-lavoro e chiesta una specifica regolamentazione contrattuale dello smart working.
In generale per le OO.SS. si rende necessario un allargamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori e un generale processo di modernizzazione dei contenuti contrattuali, che prenda in considerazione i cambiamenti sociali intercorsi nel recente periodo e vada incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con particolare riferimento a genitorialità e malattia. Inoltre, viene sottolineata la necessità di rimettere al centro la salute e la sicurezza potenziando l’efficacia dell’azione degli RLS e garantendone il protagonismo.
In materia di previdenza complementare viene proposta l’individuazione di un fondo negoziale al fine di rendere esigibile l’istituto per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.
Dal punto di vista economico viene richiesto l’aumento delle retribuzioni, delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno, nonchè il ripristino del salario di anzianità e l’istituzione della quattordicesima mensilità. 
Infine, è stata posta attenzione anche alla formazione, con la richiesta di riconoscere la centralità del diritto allo studio ed il potenziamento dei percorsi di formazione anche individuali, volti a garantire l’occupabilità dei lavoratori. 

AdE: come regolarizzare la mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis”

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della GDF le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA, SIAN, SIPA indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 maggio 2024, n. 221010).

L’articolo 52 della Legge n. 234/2012, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge n. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ora MIMIT, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

 

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

 

Pertanto, per consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020, l’Agenzia trasmette, mediante PEC, una comunicazione, contenente determinate informazioni, quali:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;

  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora, invece, la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

CCNL Enti Locali: siglato l’accordo integrativo in materia di costituzione delle RSU

Sottoscritto in maniera definitiva l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022

Lo scorso 6 maggio è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa-Ral l’allegato Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.
Viene stabilito il numero dei componenti delle RSU pari a:
– 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
– 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
– 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
– 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
– 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
L’accordo specifica, inoltre, che qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti si incontreranno per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR

Definiti gli importi da erogare ai dipendenti in tre rate

Il 22 aprile 2024, le Parti sociali, posto a confronto il triennio 2020/2021/2022 con il triennio 2021/2022/2023, hanno determinato l’EVR da corrispondere, in maniera proporzionale, ai dipendenti del Settore in forza all’anno 2023.
Invero, risultando positivi tutti gli indicatori definiti dalla contrattazione collettiva provinciale, l’importo complessivo lordo dell’EVR, rapportato al livello, è pari a quanto riportato nella tabella che segue.
Tale importo, che viene riconosciuto nella percentuale corrispondente della retribuzione per gli apprendisti e riproporzionato per il part-time, verrà erogato in tre tranche:
– prima rata entro il 15 luglio 2024 nella misura del 40%
– seconda rata entro il 15 settembre 2024 nella misura del 30%
– terza rata entro il 15 novembre 2024 nella misura del 30%.

Livello Totale 1 rata 40% 2 rata 30% 3 rata 30%
7 833,03 333,21 249,91 249,91
6 728,91 291,56 218,67 218,67
5 607,33 242,93 182,20 182,20
4 562,58 225,03 168,78 168,78
3 526,14 210,46 157,84 157,84
2 465,09 186,03 139,53 139,53
1 406,30 162,52 121,89 121,89

La somma erogata a titolo di Elemento variabile della retribuzione viene tassato con aliquota ordinaria e non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il trattamento di fine rapporto