INAIL: la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori 

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attività ispettiva (INAIL, circolare 7 aprile 2025, n. 26).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di sua competenza secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati. Inoltre, l’Istituto ha anche riepilogato le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla
luce delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi

La disciplina della prescrizione

L’articolo 2934, comma 1 del Codice civile prevede che ogni diritto si estingua per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La disciplina della prescrizione dei crediti dell’INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2 del D.P.R. n. 11241/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995. 

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Non hanno effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte
dell’INAIL, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Il verbale di  accertamento e notificazione in materia assicurativa, anche se privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.

Il computo del termine di prescrizione

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.

L’accertamento ispettivo in materia assicurativa

Nella circolare in esame l’Istituto richiama la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) n. 4/2019, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20 della Legge n. 335/1995, dove si ribadisce che le verifiche dell’INAIL riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.

Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 149/2015, modificato dall’articolo 31, comma 12, D.L. n. 19/2024 che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’INL e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme restando le rispettive competenze.

In particolare, l’Ispettorato nella citata circolare prevedeva  che le verifiche ispettive possano essere circoscritte:
– a un determinato oggetto;
– a un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico. 

CIRL Edilizia Artigianato Piemonte: sottoscritto l’Accordo Quadro

A livello economico prevista l’erogazione di 230,00 euro a titolo di Una Tantum

Il 28 marzo 2025 è stato sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e dalle confederazione sindacali del Piemonte Cgil, Cisl e Uil l’Accordo Quadro Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano.
Sulla base del fatto che in Piemonte, rispetto ad altre regioni italiane, il settore artigiano ha dimostrato una resilienza superiore nell’affrontare la crisi economica causata dalla pandemia registrando anche nel 2024 un andamento di crescita con stabilità occupazionale le parti hanno definito le seguenti novità che si impegnano a recepire nei contratti regionali entro i prossimi sei mesi.
Una Tantum
Le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente in forza al 31 dicembre 2024 l’importo lordo complessivo pari a 230,00 euro da erogarsi in due tranches:
– 140,00 euro nel 2025;
– 140,00 euro nel 2026.
L’importo deve essere riproporzionato per i lavoratori part-time e non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR.
Elemento Economico Regionale
Dal 1° gennaio viene riconosciuto un Elemento Economico Regionale da erogarsi per tutte le mensilità pari all’ 1,5% dei minimi tabellari.
Elemento di Produttività Regionale 
Viene istituito un importo a titolo di Elemento di Produttività Regionale (EPR) nella misura del 3% dei minimi tabellari.
Le parti convengono, inoltre, che entro il mese di marzo vengono valutati i tre èarametri (numero dipendenti subordiati, ricorso a FSBA ed un terzo elemento da concordare in merito alla produttività categoriale regionale).

Ebac: contributo per ristrutturazione laboratorio artigiano

Sostegno alle imprese artigiane con la previsione di un contributo dedicato alla ristrutturazione dei laboratori

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania offre alle imprese artigiane un contributo volto alla copertura del 20% delle spese sostenute, per la ristrutturazione dei laboratori, fino ad un massimo di 3.000,00 euro. 
Saranno ammesse le spese di progettazione, le opere edili e gli interventi sugli impianti. 
Al fine di ottenere il contributo, gli interessati dovranno allegare alla richiesta i seguenti documenti:
– documentazione attestante le spese sostenute;
– ricevute di pagamento/bonifici;
– contratto stipulato tra impresa artigiana e ditta edile attestante i lavori di ristrutturazione;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.

Nuova classificazione ATECO 2025

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025 in sostituzione della versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’ISTAT in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

 

ATECO 2025 rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche in quanto dettaglia i contenuti espressi nella classificazione NACE Rev. 2.1 e rappresenta al meglio la peculiarità del sistema produttivo nazionale.

In particolare, la nuova versione contiene una più puntuale descrizione delle attività economiche che caratterizzano i processi di innovazione e di trasformazione del tessuto produttivo internazionale, dell’economia e della società italiana ed europea.

 

L’ISTAT, quale ente responsabile, ha predisposto strumenti utili per facilitare l’accesso e la navigazione all’interno della nuova classificazione, permettendo agli utenti di ricercare e identificare il codice ATECO corrispondente a una specifica attività economica attraverso la sua descrizione.

Il codice ATECO ottenuto può essere utilizzato per la registrazione della partita IVA presso le autorità competenti, come il Registro delle imprese delle Camere di commercio e l’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate.

Questo aspetto evidenzia la necessità di una corretta interpretazione e applicazione della nuova classificazione da parte degli operatori economici, al fine di garantire la conformità alle normative fiscali e amministrative vigenti.

 

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA sono tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.
Come previsto con la Risoluzione n. 262/E/2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati. Tuttavia, essendo state introdotte modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente potrebbe rilevare la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta.

 

In particolare, nella FAQ del 5 marzo 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che per le dichiarazioni IVA 2025 presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare, in alternativa: i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello. 

 

 

Ebinter Vicenza: al via il progetto sulle buone pratiche nel settore terziario

Il progetto ha lo scopo di implementare pratiche di sostenibilità, suggerendo nuovi modelli e strutture

L’Ente bilaterale del terziario di Vicenza ha avviato un progetto per diffondere la sostenibilità nel settore. L’iniziativa è promossa dall’Ente e realizzata dal Dipartimento di Management dell’Università di Verona, coinvolto nell’ambito del progetto “Esg.Ter”, finanziato dall’Ebt con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.
Il progetto ha lo scopo di incentivare un’implementazione consapevole delle diverse pratiche Esg nelle aziende del terziario e diffondere buone pratiche, mediante una serie di interventi di formazione di imprenditori e lavoratori. Nella fattispecie, gli interventi saranno mirati ad aiutare le aziende a valutare il loro livello di implementazione delle pratiche di sostenibilità, suggerire modelli e strumenti per attuare, misurare e rendicontare la sostenibilità delle attività tipiche di ogni impresa. 

Incentivi all’autoimpiego nei settori green e digitale: firmato il decreto attuativo

Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 aprile 2025).

Il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (articolo 21, D.L. n. 60/2024) è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo, superato il quale potrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Al suo interno si definiscono i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso. Più nel dettaglio, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

I due tipi di contributi riconosciuti

Il decreto riconosce due tipologie di contributi. Il primo specifico sull’attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il 1°luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’INPS, per massimo tre anni e comunque non oltre la fine del 2028.

Il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per tre anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028.

Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’INAIL. L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’IRPEF (articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027. Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’INPS che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

ISEE: le indicazioni sull’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo

Non vengono considerati nel limite complessivo di 50.000 euro (INPS, circolare 3 aprile 2025, n. 73).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di modifiche al Regolamento ISEE, in seguito all’emanazione del D.P.C.M. n. 13/2025. 

In particolare, l’Istituto evidenzia che sono stati esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale (comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) del D.P.C.M. n. 13/2025).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 398/2003, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Inoltre, l’INPS segnala che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

Infine, i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis del Regolamento ISEE dovranno presentare una nuova DSU.

Qualificazione fiscale di una prestazione complessa legata alla pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha affrontato un dubbio posto da una società sull’esenzione IVA per prestazione complessa legata alla pratica dello sport (Agenzia delle entrate, risposta 3 aprile 2025, n. 87)

L’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso presentato da una società, stabilita in uno Stato extra-UE, in merito alla qualificazione fiscale di una prestazione di servizi ricevuta da una società italiana, proprietaria di un autodromo. La prestazione consiste nell’utilizzo della pista per eventi sportivi di rilevanza europea e mondiale, comprendendo anche servizi accessori come ospitalità, catering e supporto organizzativo.

 

La società italiana ha emesso una fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria, qualificando il servizio come locazione di bene immobile ai sensi dell’articolo 7-quater del Decreto IVA. L’istante contesta questa qualificazione, sostenendo che la prestazione debba essere considerata come una “prestazione complessa legata alla pratica sportiva”, in quanto l’uso della pista è intrinsecamente connesso all’attività sportiva e le attività accessorie sono essenziali per il corretto svolgimento dell’evento. Pertanto, la società chiede all’Agenzia delle entrate se tale prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE, che riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport fornite da organismi senza fini di lucro.

 

L’agenzia chiarisce che, sebbene si possa concordare sulla natura complessa della prestazione, ci sono dubbi sulla sua qualificazione come “legata alla pratica dello sport” secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva IVA. Infatti, l’esenzione prevista dall’articolo 132 richiede che il prestatore sia un organismo senza fini di lucro, requisito che non sembra sussistere nel caso di specie, trattandosi di una società commerciale. 

 

Tale requisito soggettivo è stato recepito e confermato anche nella normativa nazionale. L’articolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 1 dispone, infatti, che «le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto».

 

L’esenzione IVA invocata dall’istante, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché il prestatore è una società commerciale, cioè un organismo con finalità di lucro. Pertanto, nel caso di specie, la prestazione ricevuta deve essere considerata come relativa a un bene immobile situato in Italia e soggetta all’aliquota IVA del 22%

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue il confronto per il rinnovo contrattuale

Restano distanti le posizioni con la Parte datoriale su aumenti e riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso noto il proseguimento del confronto sulla trattativa per il rinnovo contrattuale relativo al settore metalmeccanica cooperative, scaduto a giugno dello scorso anno. Nella giornata del 31 marzo scorso, a seguito dell’incontro, si è registrata una distanza sulla parte salariale e sulla riduzione dell’orario di lavoro. La parte datoriale ha modificato la proposta del tavolo tecnico del 20 marzo scorso che precederebbe un contratto di durata quadriennale, con un minimo garantito pari al 2% dei minimi contrattuali per ogni anno di vigenza contrattuale, pari a circa 175,00 euro sul livello C3, ex 5° livello. Diventa importante, anche, introdurre un tetto agli aumenti che fino al 4% dell’Ipca-Nei vanno ad incrementare i minimi contrattuali. Invece, per l’eventuale parte eccedente deve essere concordata una soluzione compatibile con i costi contrattuali e aziendali. Quest’ultimo punto sarà oggetto di confronto nel corso del prossimo rinnovo. 
Per quel che riguarda la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, le OO.SS. propongono un incremento del contributo aziendale pari al 2,3% per tutti senza differenze; l’integrazione dell’attuale sistema mediante una polizza LCT (Long Term Care); il sostegno dei costi per il mantenimento dell’equilibrio della sanità integrativa a carico aziendale per tutta la vigenza, con un incremento complessivo a carico dell’azienda di 6,00 euro mensili e di 72,00 euro annui. Invece, per i flexible benefit è stato proposto un incremento da 200,00 a 220,00 euro. Previsto anche un incremento del valore economico a 600,00 euro, prendendo in esame la possibilità di riscrivere la norma che regola l’erogazione dell’istituto. 
Le Cooperative hanno fatto registrare una chiusura sulla riduzione dell’orario di lavoro, fatta eccezione sul secondo livello aziendale. È stato richiesto, infatti, di valutare più ore di riduzione dell’orario per chi è impegnato in turnistiche superiori ai 15 turni settimanali. Non si sono registrati riscontri sulla parte normativa relativa a: inquadramento professionale; formazione professionale; conciliazione vita e lavoro; protocollo partecipativo e sul tema salute e sicurezza. 
I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 17 e 28 aprile e 5 maggio. Qualora la controparte non darà delle risposte sul tema del salario e sull’orario di lavoro, le OO.SS. valuteranno l’apertura di una fase di mobilitazione. 

CCNL Riscossione Tributi: approvata la piattaforma di rinnovo

Approvata la piattaforma con il 98% dei voti favorevoli

E’ stata approvata il 1° aprile la piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate, Riscossione ed Equitalia, con una percentuale di voti favorevoli superiore al 98%.
E’ stata, pertanto, inviata alle Controparti, al fine di iniziare quanto prima le trattative per il rinnovo. 
Tra le richieste dei sindacati  si ricordano la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore,  il riconoscimento di un’ulteriore giornata di ferie e  l’aumento del 15% di tutte le voci economiche.