CIPL Edilizia Artigianato Friuli-Venezia Giulia: definiti gli importi per l’EVR 2025

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione da corrispondere ai dipendenti del settore

Il 21 marzo 2025 Confartigianato Imprese e Cna Friuli-Venezia Giulia, insieme alle OO.SS. regionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto un verbale di accordo, in attuazione a quanto previsto dall’art. 18 del CIRL del 30 novembre 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani anche in forma cooperativa dell’edilizia e affini del Friuli-Venezia Giulia, stabilendo gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025
Sulla base dei dati verificati, confrontando i cinque indicatori del triennio 2022-2023-2024 con il triennio precedente 2021-2022-2023, è emerso che 4 parametri su 5 per il calcolo dell’EVR sono risultati positivi; pertanto, l’emolumento va corrisposto nella misura dell’85% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari previsti dal contratto. L’EVR sarà erogato in 12 quote mensili, a decorrere da gennaio 2025 fino a dicembre 2025, al personale in forza al 31 gennaio 2025. L’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per il 2025 è riportato nella tabella di seguito.

Livello Importo EVR 2025 quota mensile Importo EVR 2025 quota oraria
7 91,69 0,53
6 81,31 0,47
5 67,47 0,39
4 62,28 0,36
3 58,82 0,34
2 51,90 0,30
1 44,98 0,26
Livello Importo EVR aggiuntivo aziendale 2025 quota mensile Importo EVR aggiuntivo aziendale 2025 quota oraria
7 53,63 0,31
6 48,44 0,28
5 39,79 0,23
4 36,33 0,21
3 34,60 0,20
2 31,14 0,18
1 25,95 0,15

Bonus psicologo: scorrimento graduatorie per l’anno 2024

Dal 15 aprile 2025 si avranno 270 giorni per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia (INPS, messaggio 9 aprile 2025, n. 1217).

Dopo il messaggio n. 811/2025, l’INPS torna sull’argomento Bonus psicologo e informa che dal 15 aprile 2025 si provvederà allo scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.

In particolare, per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la citata Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 ed eventualmente dei Fondi che saranno stanziati con successivi provvedimenti.

Lo scorrimento delle graduatorie

L’INPS riconosce il beneficio agli aventi diritto in base allo scorrimento delle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle ulteriori risorse stanziate, di cui alla Tabella 1 allegata al D.I. 17 dicembre 2024 (allegato n. 1 al messaggio in commento) e delle eventuali risorse regionali e provinciali non utilizzate entro il 7 aprile 2025, data di scadenza del codice univoco assegnato ai primi destinatari del contributo.

Pertanto, i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare INPS n. 34/2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.

Il contributo

Il Bonus psicologo è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e viene erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dal 15 aprile 2025 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Infine, l’Istituto ricorda che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.

Nuova classificazione ATECO 2025: i chiarimenti del Fisco

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, attiva dal 1° aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi (Agenzia delle entrate, risoluzione 8 aprile 2025, n. 24/E).

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, sia prevalenti che secondari, associati alla propria posizione fiscale accedendo alla loro area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”. L’accesso è consentito tramite credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) o, per i titolari di partita IVA, tramite credenziali Entratel/Fisconline.

 

A partire dal 1° aprile 2025, dunque, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

 

In particolare, per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati,  oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, deve comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Un esempio è la comunicazione necessaria per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, secondo il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025.

 

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la variazione dei dati dovrà essere effettuata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) fornita da Unioncamere; in caso contrario, dovrà utilizzare uno dei modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, come il modello AA5/6 o AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche, il modello AA9/12 per le persone fisiche e il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

CIPL Agricoltura Operai Salerno: dal mese di aprile previsto un aumento salariale del 2%

Il nuovo aumento retributivo si aggiunge a quello del 4% in vigore da ottobre 2024

Il rinnovo del contratto siglato il 3 ottobre 2024, presso la sede dell’Ebat, dai presidenti provinciali di Coldiretti, Confagricoltura e Cia e dai sindacati dei lavoratori (Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) ha previsto novità economiche e normative per i circa 25.000 addetti del comparto a livello provinciale.
Dal punto di vista normativo l’accordo ha introdotto nuovi profili nella classificazione del personale, tra cui: addetti al taglio dell’erba con attrezzi manuali ivi compresi decespugliatori a motori; aggiunto responsabile di sala e reception, ivi compresi l’accettazione delle prenotazioni informatiche nell’azienda agrituristica; operatore di sala e di cucina nell’azienda agrituristica; addetti alla vendita diretta extra aziendale. Inoltre, è stato previsto un incremento del 10% delle ferie solidali, a carico del datore di lavoro, e sono stati introdotti permessi specifici per i lavoratori immigrati che devono sostenere gli esami di lingua italiana. Un’altra innovazione riguarda il diritto alla riassunzione, che ora terrà conto non solo delle giornate effettivamente lavorate, ma anche dei periodi di malattia e infortunio, riconoscendo così il diritto dei lavoratori a una maggiore continuità occupazionale. 
Dal punto di vista economico, all’aumento salariale del 4% in vigore da ottobre scorso si aggiunge un ulteriore 2% dal 1° aprile 2025; l’indennità di trasporto subisce un aumento del 30%.

Ebinprof: nuovo bando per borse di studio

Stanziati 260.000 euro per 120 borse di studio 

L’Ebinprof, l’Ente Bilaterale Nazionale per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, ha indetto nuovi bandi di concorso per l’assegnazione di 120 borse di studio a favore di figli (o soggetti a questi assimilati) dei dipendenti da proprietari di fabbricati per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.
L’Ente Bilaterale ha stanziato 260.000 euro per l’iniziativa e previsto:
– n. 36 borse di studio da  3.000 euro ciascuna a studenti laureati che abbiano sostenuto l’esame di laurea nell’anno 2024, di cui 3 borse di studio da  4.000 euro destinate prioritariamente a studenti laureati nell’anno 2024 che abbiano discusso la tesi in materia di diritto del lavoro o scienze sociali ed economiche;
– n. 46 borse di studio di 2.000 euro ciascuna a studenti universitari, di cui 3 borse di studio destinate prioritariamente a studenti in condizioni di disabilità che abbiano acquisito, nell’anno accademico 2023-2024, almeno il 70% dei C.F.U. previsti dal piano di studio;
– n. 38 borse di studio da 1.500 euro ciascuna a studenti di istituti o scuole superiori di cui 3 borse di studio destinate  a studenti in condizioni di disabilità che abbiano superato l’esame di stato a conclusione dell’anno scolastico 2023-2024.
La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ebinprof tramite Raccomandata A/R  oppure tramite PEC entro e non oltre il 18 Aprile 2025.

Fondo telecomunicazioni: le indicazioni sulle prestazioni integrative

Fornite le istruzioni per l’accesso a CIGO, CIGS e AIS (INPS, messaggio 7 aprile 2025, n. 1185).

Con il messaggio in argomento, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di cassa integrazione salariale (CIGO e CIGS) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) per i lavoratori appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, illustrando anche i requisiti per ottenere le prestazioni e le modalità di presentazione della domanda.

Beneficiari delle prestazioni integrative di CIGS, CIGO e AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale. Pertanto, al fine del pagamento della prestazione integrativa, sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le procedure di pagamento della prestazione principale.

L’importo della prestazione integrativa erogata deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative possono essere presentate online dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato entro 60 giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva allo stesso termine.

La procedura per la presentazione delle domande è disponibile sulla piattaforma OMNIA IS, accessibile attraverso la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

CIPL Edilizia Artigianato Ravenna: determinato l’EVR per l’anno 2025

Stabiliti gli importi da erogare, a titolo di EVR, dal mese di gennaio fino al mese di dicembre 2025

Con Verbale di accordo siglato il 17 marzo 2025, le Parti sociali Cna, Confartigianato, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal Uil hanno determinato l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per i lavoratori edili dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa Edile di Ravenna. 
Tale importo, ripartito sulle 12 mensilità, verrà erogato dal mese di gennaio e fino al mese di dicembre 2025. Le imprese che non hanno corrisposto le rate dell’EVR nel mese di gennaio e febbraio 2025, erogheranno come arretrati tali quote nei mesi di marzo e aprile 2025. 

Livello Importo complessivo Importo mensile
1 420,60 35,05
2 491,80 40,98
3 546,88 45,57
4 588,47 49,04
5 630,94 52,58
6 757,06 63,09
7 848,69 70,72

CCNL Telecomunicazioni: ottima adesione allo sciopero

Dopo il successo dello sciopero, le OO.SS. chiedono la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto di settore

A seguito dello sciopero avvenuto il 31 marzo 2025, le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil chiedono la riapertura del tavolo negoziale per giungere, a due anni e mezzo dalla scadenza del contratto di settore, ad un rinnovo che possa soddisfare gli oltre 150.000 lavoratori e lavoratrici del comparto.
Pertanto, le stesse chiederanno, al tavolo ministeriale previsto per il 24 aprile 2025, provvedimenti urgenti a tutela del lavoro (come ad esempio il rifinanziamento dei contratti di espansione per favorire il ricambio generazionale ed il remix delle competenze professionali, il finanziamento del Fondo di solidarietà di settore per gestire la transizione e le ristrutturazioni, il riconoscimento del contratto delle TLC come argine a quelli in dumping sottoscritti da associazioni che non rappresentano il settore e riportano il mondo dei CRM indietro nel tempo). Inoltre, provvederanno ad incalzare il Governo sulle politiche industriali per il settore. 
Tanto premesso, le Organizzazioni sindacali sono pronte a continuare la mobilitazione fino all’ottenimento di un rinnovo capace di rimettere le retribuzioni dei lavoratori in linea con il costo della vita e con l’importanza che questo settore ha per lo sviluppo tecnologico del Paese.

Regime fiscale del contributo erogato per la riduzione del canone di locazione

Arriva all’Agenzia delle entrate una richiesta di chiarimenti da parte di un Istante che ha stipulato un contratto di “locazione concordato” ed ha intenzione di richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione a fronte della riduzione del canone (Agenzia delle entrate, risposta 8 aprile 2025, n. 91).

Per accedere a tale contributo, l’Istante deve formalizzare la riduzione del canone attraverso una scrittura privata tra le parti e la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle entrate, utilizzando la modulistica RLI.

Ciò posto, l’Istante che ha assoggettato il canone di locazione alla cedolare secca, chiede se tale regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone dovuto dal conduttore.

 

L’Agenzia spiega che sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione, secondo determinati criteri. Sono, invece, beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio regionale.

In particolare, per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda è previsto, tra l’altro, che venga stipulato un atto di rinegoziazione tra le parti e che lo stesso sia sottoposto alla registrazione.

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.

 

Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia osserva che con riferimento alla determinazione del reddito dei fabbricati l’articolo 37, del testo TUIR prevede, al comma 1 che «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». Con riferimento agli immobili, concessi in locazione, il successivo comma 4bis stabilisce che «Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento».

 

In alternativa alle regole di tassazione ordinaria, inoltre, è possibile applicare il regime sostitutivo della cedolare secca al ricorrere dei requisiti previsti.

Come chiarito con la risposta n. 597, pubblicata il 16 settembre/2021, tale regime, con aliquota ridotta, si applica con riferimento ai contratti di locazione di unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni individuati ad alta tensione abitativa, stipulati a ”canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.

 

L’articolo 6, comma 2, del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nel caso di specie, dunque, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37.

CCNL Metalmeccanica Industria: previste ulteriori 8 ore di sciopero

I sindacati contestano la “contropiattaforma” di Federmeccanica e Assistal e preannunciano 8 ore di sciopero

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno diramato un comunicato stampa, mediante il quale hanno reso nota la buona riuscita dello sciopero del 28 marzo scorso ma, allo stesso tempo, hanno ribadito la posizione ferma di Federmeccanica e Assistal nel non voler riprendere il confronto per il rinnovo contrattuale scaduto da 8 mesi. La “contropiattaforma” presentata dalla parte datoriale viene considerata dai sindacati uno strumento per azzerare le proposte espresse in piattaforma in materia di salario e normativa. Pertanto, diventa necessario negoziare partendo, proprio, dalla piattaforma sindacale, alla luce anche del contesto internazionale. Infatti, i Sindacati giudicano la “contropiattaforma” come uno strumento per delegittimare il sindacato. 
Alla luce dei fatti, le OO.SS. hanno dichiarato almeno 8 ore di sciopero nazionale da organizzarsi su tutto il territorio, rafforzando il blocco degli straordinari e delle flessibilità, oltre a quegli aspetti normativi che prevedono una votazione positiva da parte delle RSU o delle organizzazioni sindacali, ad eccezione degli ammortizzatori sociali.