CCNL Zootecnia: previsto per gennaio 2023 il contributo per il Fondo Assistenza sanitaria Fida

Aggiornamento quote contributive al Fondo Assistenza sanitaria Fida

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la contribuzione corrisposta dal personale impiegato di settore, ai quali viene applicato il presente CCNL, per le formule di iscrizione al Fondo attualmente vigenti, è così aggiornata:

Formula Azienda Dipendente Totale
A 108 108 216
A+B 120 256 376
A+C 130 148 268
A+B+C 130 298 428
D60 130 710 840

Si suole ricordare che, l’iscrizione al Fondo, decorre dalla data di assunzione dei lavoratori ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno in cui questa avviene, salvo disdetta scritta da presentare nei termini di 30 giorni dalla stessa data di assunzione.
I dipendenti assunti dal 1°gennaio 2021, possono altresì aderire al FIDA anche mediante la specifica “Formula 2021“, prevedendo, a fronte di tre anni di iscrizione alla Formula A o superiori, la copertura del costo del primo anno di Formula A a carico dell’azienda. In caso di disdetta anticipata entro il terzo anno, l’azienda può recuperare il costo della Formula A a suo carico per il primo anno.

Legge di bilancio 2023: le misure sull’Assegno Unico e sul Reddito di cittadinanza

La manovra finanziaria approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre include rilevanti novità in materia di AUU e RDC (MEF, comunicato 29 dicembre 2022).

Il testo della Legge di bilancio 2023 che ha ricevuto l’ok definitivo dall’aula del Senato contiene diverse novità su due istituti rilevanti per famiglie e cittadini come l’Assegno unico e universale (AUU) e il Reddito di cittadinanza (RDC). In particolare, sul versante dell’AUU, viene previsto dal 1° gennaio del 2023 un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.

Infatti, si stabilisce che l’importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età non è più limitato al solo 2022. Si rende, inoltre, permanente e non più limitata al 2022 anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni. Infine, si rende permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.

Per quel che riguarda, invece, il Reddito di cittadinanza, inizia il periodo transitorio che porterà alla sua abolizione: dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni, abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età, è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza di questo requisito, il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. 

Sempre dal 1° gennaio 2023, l’erogazione del RDC ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico viene condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo.

Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. I risparmi di spesa derivanti dall’abolizione del Reddito di cittadinanza saranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione.

 

CCNL Credito: sospesi i termini fino al 28 febbraio 2023

Le parti contrattuali, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, hanno stabilito la sospensione fino al 28 febbraio 2023 dei termini fissati al 31 dicembre 2022

Le parti contrattuali si stanno attivando per procedere con il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Pertanto, in data 27 dicembre 2022, Abi ,Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno stabilito che gli incontri programmati tra le parti stesse entro il 28 febbraio 2023 si dovranno considerare come svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera” sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022. Sarà impregiudicata la decorrenza al 1°gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022.
Resta inteso che per le prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 28 febbraio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019.
Le Parti hanno, inoltre, concordato la prosecuzione dell’operatività del Fondo per l’occupazione (Foc), organismo bilaterale del settore all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale.
Obiettivo principale dei sindacali è quello di aumentare i salari, a fronte “di un’inflazione che galoppa oltre le due cifre” e quindi la strada maestra dovrà essere la contrattazione collettiva.

Legge di bilancio 2023: le disposizioni in materia di Ape sociale e “Opzione donna”

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, nella seduta odierna, ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 con misure, tra l’altro, che intervengono a prorogare di un ulteriore anno l’indennità di APE sociale e a modificare i requisiti e i termini di maturazione per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico per le donne (cd. “Opzione donna”).

La Manovra finanziaria 2023 è finalmente Legge, a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica.

 

Tra i molteplici interventi, si segnalano quelli sull’indennità di APE sociale, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, nonchè quelli sulla cosiddetta “Opzione donna”.

 

APE sociale (Art. 1, commi 288 – 291)

 

L’applicazione dell’indennità in questione è stata prorogata di un altro anno, ovvero fino al 31 dicembre 2023. La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’APE sociale in virtù della proroga. 

 

Il comma 289 dell’articolo 1, conferma poi, anche per il 2023, la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2, annesso alla Legge di bilancio 2022, di accedere all’APE sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

 

Riguardo ai termini di presentazione della domanda per poter fruire del beneficio, il comma 290 del predetto articolo 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023. Conseguentemente, devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

 

Viene infine incrementa l’autorizzazione di spesa che finanzia il beneficio in esame, di 64 milioni di euro per l’anno 2023, 220 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 175 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Opzione donna (Art. 1, comma 292)

 

L’articolo 1, al comma 292, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

– assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
– siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome, possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.

 

Confermate le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla data di maturazione dei requisiti, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in oggetto.

 

In sede di prima applicazione, le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, possono presentare la domanda di cessazione del servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

Manovra: credito d’imposta a favore delle imprese del Mezzogiorno prorogato per il 2023

Tra le misure a sostegno delle imprese del Mezzogiorno per il 2023, viene prorogato il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Lo prevede la Manovra 2023 approvata, in data odierna dal senato in via defenitiva. 

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019. Sulla materia è poi intervenuto l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 che ha incrementato la misura del credito per gli investimenti, introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale (Legge n. 160/2019), a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

Tra le novità annunciate nella Legge di Bilancio 2023, c’è la proroga estesa all’esercizio 2023 del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, co. 268). Le agevolazioni riguardano le imprese che investono nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si provvede alla copertura degli oneri per il 2023 con una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027 nella misura di 55,2 milioni per ciascuna annualità 2023-2025 (co. 269). Viene pertanto modificato il comma 187 con una nuova previsione che indica l’ammontare delle risorse destinate al credito d’imposta potenziato per il Mezzogiorno in 159,2 milioni sia per il 2023 che per il 2024, e in 107 milioni per il 2025 (+55,2 milioni per ciascuna annualità considerata).

I soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo del credito all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 e non più entro il 31 ottobre (co. 271, introdotto dalla Camera dei deputati).

Durante l’esame alla Camera è stato, altresì, introdotto il comma 272, con cui si stabilisce che le certificazioni previste per attestare la qualificazione degli investimenti nell’ambito di attività ammesse a crediti di imposta possono essere richieste dalle imprese a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione. Con la citata novella, viene quindi espunta l’ulteriore condizione che non siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Lavoro domestico: le parti sociali proseguono l’impegno a supporto della popolazione ucraina

Previsto un contributo economico fino a 300,00 euro e corsi di formazione volti a favorire la conoscenza dell’italiano e le competenze nel settore del lavoro domestico

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL confermano il dispiego di risorse destinate al supporto della popolazione ucraina, ribadendo la volontà di promuovere pace e vicinanza nel mondo.
A tal proposito, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa di settore, Cassa Colf, ha previsto, fino al 31 marzo 2023, un contributo economico fino a 300,00 euro per le spese sostenute per il ricongiungimento familiare dei cittadini ucraini costretti ad abbandonare il loro Paese, per l’acquisto di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici. Requisito necessario è che gli assistenti familiari dovranno essere in regola con il versamento dei contributi relativi agli ultimi due trimestri antecedenti la richiesta e dovranno dimostrare di ospitare parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado sfollati dall’Ucraina a seguito della guerra in corso.
Per quanto riguarda la formazione, invece, l’Ente Bilaterale di settore Ebincolf, organizza corsi di formazione dedicati agli ucraini rifugiati in Italia, volti a favorire la conoscenza dell’italiano e le competenze nel settore del lavoro domestico.

Accordo Ance Genova – Sindacati: buoni spesa per 1 milione di euro contro la crisi e il caro bollette

Nei prossimi giorni la Cassa edile genovese distribuirà agli operai del settore buoni spesa con valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro-capite per fronteggiare la crisi 

Grazie all’accordo stipulato da Ance Genova, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, la Cassa Edile Genovese distribuirà, nei prossimi giorni, agli operai del settore buoni spesa per oltre 1 milione di euro, per fronteggiare la grave situazione economica determinata dall’eccezionale caro bollette e caro carburante, anche in conseguenza della guerra in Ucraina. 
I buoni avranno un valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro capite, in base all’anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, per l’acquisto di beni e servizi di ogni genere.
L’accordo, primo in Italia nel settore, conferma l’unione di intenti delle parti sociali del comparto edile, anche in tema di iniziative solidaristiche, come dimostrato da analoghe intese siglate negli ultimi anni. 
Sia i Sindacati che i vertici di Ance hanno espresso soddisfazione per essere riusciti a dimostrare l’importanza fondamentale del sistema bilaterale del settore edile e per avere contribuito a rendere più serene le festività natalizie per i lavoratori e le loro famiglie. 

Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà: pronto il nuovo modulo di istruttoria

L’INPS fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale e sulle nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso (INPS, messaggio 28 dicembre 2022, n. 4653).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato la realizzazione, nell’ambito del PNRR, di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e dell’uniformità di gestione delle stesse. In particolare, l’Istituto fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà, in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Inoltre, l’INPS rende note anche le nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà.

In quei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda. Nel messaggio in commento, peraltro, il modello del file in questione, insieme a una scheda esplicativa contenente le istruzioni operative per la gestione del foglio di calcolo inerente ai periodi fruiti.

Pertanto, al fine di consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in commento. In caso di mancata trasmissione del file, l’Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Al fine di una corretta trasmissione tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, è necessario esportare il file correttamente compilato in formato .csv e, successivamente, inserire quest’ultimo in una cartella con estensione .zip.

Il file del fruito in formato .csv dovrà essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l’invio dei flussi. Si applica quindi alle autorizzazioni sia a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41. A valle di tali implementazioni, pertanto, il file del fruito in formato .csv, come sopra specificato, verrà utilizzato, in via ordinaria, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41. Si precisa che i dati del fruito che verranno trasmessi saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento.

I dati inseriti nel file .csv una volta acquisiti in procedura non potranno più essere modificati. Va allegato alla domanda un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica. Tuttavia, fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

Nell’ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi che non consentano all’Istituto la concessione di tutte le ore richieste, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.

Settore trasporto aereo: finanziamento dei programmi formativi dal Fondo di solidarietà

L’INPS fornisce le istruzioni per l’accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande (INPS, circolare 28 dicembre 2022, n. 138).

Il Fondo di solidarietà eroga un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI. L’articolo 1, comma 132, della Legge n. 234/2021, ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:

 

a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

la domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti.

b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;

in questo caso, la domanda di accesso sarà presentata dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo.

c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati. La domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.

 

L’accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto, ovvero: nel caso sub a), entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, purchè l’azienda sia in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS (c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima;

per gli interventi formativi di cui alle lettere b) e c), l’accesso potrà avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con i versamenti di cui sopra, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio), già autorizzati alle medesime aziende. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, anche la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti e la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.

 

La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall’autorità competente e dei verbali d’istruzione e/o esame rilasciati dall’ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell’intervento).

 

L’istruttoria della domanda si articola in due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, fornisce poi le indicazioni per il regime transitorio, ove il contributo viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro, nonchè le istruzioni contabili.

Eber: erogato l’aiuto economico contro il caro energia

Corrisposto il sostegno economico contro il caro energia, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato in Emilia Romagna (Eber) 

Per far fronte al caro energia che sta caratterizzando in questo periodo il nostro Paese, Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna con le associazioni artigiane, hanno sottoscritto un accordo che prevede l’erogazione, da parte dell’Eber, di una prestazione economica pari a 350,00 euro, da destinare a tutto il personale impiegato di settore avente un Isee di importo fino a 25mila euro, che ne farà richiesta nel 2023.
Tale somma, corrisposta a titolo di “caro energia”, rientra infatti tra le prestazioni che il Fondo di welfare contrattuale eroga in favore dei dipendenti.
Nell’accordo è previsto altresì, il riconoscimento di un contributo a favore delle Aziende che decidono d’investire nella riconversione energetica e ambientale.
A tal proposito, è bene ricordare che, l’Ente bilaterale dell’Artigianato viene costantemente alimentato dalle contribuzioni previste contrattualmente delle imprese del comparto: oltre ad operare sugli ammortizzatori sociali, interviene pure per integrare il reddito dei lavoratori e gli investimenti delle imprese. Il Fondo di welfare contrattuale invece, opera al fine di integrare e sostenere la maternità ed i  congedi parentali; la frequenza scolastica dall’asilo fino all’università; la non autosufficienza; l’acquisto e la ristrutturazione prima casa; gli investimenti delle imprese; il consolidamento occupazionale; la transizione energetica; la transizione digitale; la formazione.
Da ultimo, le OO.SS. regionali ci tengono ad affermare che, l’intervento economico posto in essere, rafforza di molto il welfare contrattuale dell’artigianato, dando concrete risposte ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici artigiane in Emilia Romagna.
Difatti, proprio questa nuova prestazione straordinaria, messa a disposizione del personale operante nel settore, conferma l’importanza e la validità della bilateralità regionale.