Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS: aggiornamento della procedura

L’INPS comunica che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 583).

La procedura per le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali è stata aggiornata. L’INPS rende noto, infatti, che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L’INPS precisa anche che una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022.

Peraltro, l’Istituto rammenta che che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

Infine, per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022.

Aggiornato il modello Iva 74-bis, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023

Il modello concerne le dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998).

 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022. Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

La dichiarazione prevista dall’art. 8, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dagli interessati entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore e rilasciata al contribuente.

 

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.  

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): gli aspetti principali del rinnovo

Maggiorazioni sul lavoro straordinario, orario di lavoro, salario d’ingresso e soppressione della quattrordicesima 

Il 20 gennaio 2023 tra Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente delle aziende operanti nel settore delle piscine. Di seguito gli aspetti principali dell’accordo sottoscritto.
Orario di lavoro 
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 48 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
–  lavoro straordinario diurno 25%;
–  lavoro straordinario notturno 48%;
–  lavoro straordinario festivo 45%.
Quattordicesima
A decorrere dalla data di applicazione del CCNL,  la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31 gennaio 2023. In tal caso, verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Infortunio
L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere:
–  il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per il giorno dell’evento;
–  il 60% della retribuzione lorda globale di fatto per i successivi 3 giorni di carenza;
–  il 100% per i giorni successivi e fino al 180esimo.
Indennità di cassa
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Assunzioni
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli 2°, 3° e 4° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: 
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%.
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento.
Prestazioni supplementari in caso di part – time
Le ore supplementari non saranno facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
Fondo EBIASP
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari a 25,00 euro lordi.

Gravidanza a rischio lavoratrici autonome e indennità di maternità anticipata, aggiornamenti procedurali

L’INPS comunica l’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome per periodi a partire dal 13 agosto 2022 (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 572).

L’istituto dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome è stato previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2022, sempre nell’ottica di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

Si ricorda, in proposito, che le lavoratrici interessate potevano fruire dell’indennità in questione anche prima degli aggiornamenti procedurali oggetto del messaggio in commento, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS, purché per periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022).

 

Per avere diritto all’indennità è necessario produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

 

La domanda di indennità può essere inoltrata all’Istituto attraverso i consueti canali, ovvero tramite sito web dell’INPS (autenticandosi con SPID, almeno di 2° livello, CIE 3.0 o CNS), Contact Center Integrato o Istituti di Patronato e intermediari.

 

Per consentire l’acquisizione della domanda è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.

 

Occorre inserire, inoltre, la data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione della gravidanza. Il certificato di gravidanza viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (anche le lavoratrici non sono più tenute a produrlo all’Istituto), nel qual caso la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso. Diversamente, in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

 

Terminato l’inserimento dei dati e confermati gli stessi in una nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

 

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono essere consultate e annullate accedendo rispettivamente alle voci di menù “Consultazione domande” e “Annullamento domande” del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”.

CCNL Funzioni Centrali: il tavolo di confronto per l’Area Dirigenza è aggiornato al 28 febbraio

Adeguamento degli istituti normativi, accesso al welfare contrattuale, lavoro a distanza e incrementi retributivi tra le proposte delle OO.SS.

Si è svolta il 7 febbraio 2023 presso l’Aran la riunione per l’avvio del negoziato relativo al rinnovo del CCNL dell’Area Dirigenza delle funzioni centrali. Il Presidente dell’Aran ha espresso la volontà che il negoziato possa svolgersi in tempi celeri, al fine di recuperare il ritardo accumulato e anche alla luce della difficile situazione economica che il Paese sta vivendo.

L’incremento percentuale previsto sulla retribuzione lorda media è pari, a regime dal 2021, al 3,78%, partendo da un incremento pari all’1,01% per il 2019 e all’1,72% per il 2020. Le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale sono pari a 37,5 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi, calcolate su una massa salariale al 31 dicembre 2018 pari a 990 milioni di euro.
In generale sono state avanzate proposte e considerazioni volte a migliorare la disciplina degli istituti normativi, delle relazioni sindacali e degli istituti a carattere economico, in particolare:
– adeguamento della disciplina degli istituti normativi e delle assenze a quella migliorativa introdotta con la stipula del CCNL del personale del comparto delle funzioni centrali 2019-2021;
– ampliamento delle ipotesi di confronto agli atti di micro-organizzazione, rendendo utile ed effettiva l’informazione come presupposto del confronto e della contrattazione;
– incentivazione, nei sistemi oggettivi di valutazione adottati dagli enti e dalle amministrazioni per il conferimento degli incarichi, dell’utilizzo di elementi di natura non discrezionale, legati al percorso professionale e formativo, basati su elementi preventivamente comunicati (abilitazioni, dottorati, incarichi precedentemente ricoperti nell’organizzazione di attuale appartenenza, incarichi precedentemente ricoperti in altre Amministrazioni, esperienza di lavoro in ambito privato, etc.);
– disincentivazione del ritardo nella definizione degli obiettivi assunti dagli enti e dalle amministrazioni e previsione di momenti di valutazione e confronto intermedi che consentano ai dirigenti di monitorare, tempo per tempo, lo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati;
– attribuzione nel caso di svolgimento di incarichi ad interim, di un valore più elevato della retribuzione di risultato, compreso tra il 40% ed il 50% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico (retribuzione di posizione di parte variabile);
– previsione anche per i dirigenti della possibilità di effettuare la prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, nella modalità di lavoro a distanza, finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa, garantendo, al contempo, l’equilibrio fra tempi di vita e tempi del lavoro dei dirigenti;
– disincentivazione dei ritardi delle amministrazioni in materia di erogazione dei premi di risultato;
– previsione di una norma che consenta, in via generale, alle amministrazioni e agli enti di adeguare il Fondo, incrementando autonomamente le risorse in relazione alle misure di innovazione tecnologica e alle scelte organizzative, anche utilizzando le economie di scala derivanti dai processi di transizione digitale ed ecologica, e/o dei processi di efficientamento energetico, nel rispetto della propria capacità di bilancio e delle disposizioni legislative vigenti;
– accesso al welfare contrattuale in tutti gli enti e le amministrazioni;
– ampliamento della possibilità della contrattazione integrativa di destinare gli incentivi per la mobilità territoriale (art. 30 del CCNL dell’area della dirigenza delle funzioni centrali) anche per compensare situazioni di disagio derivanti da elevate distanze fra la sede di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
– incentivazione dell’adozione di sistemi di valutazione della performance dei professionisti, volta a tenere conto, nell’assegnazione degli obiettivi, della particolare complessità dell’attività svolta, in relazione alle diverse famiglie professionali, e delle risorse umane e strumentali assegnate alle strutture professionali, nonché delle connesse responsabilità.
Il Presidente dell’Aran, in conclusione, ha ribadito la volontà di affrettare l’iter del negoziato, chiarendo che i tempi restano legati alla proporzionalità delle richieste avanzate. Ha aggiornato il tavolo al 28 Febbraio alle ore 10.30 per la presentazione di una prima bozza da sottoporre al negoziato.

Pescatori autonomi, l’aliquota contributiva per il 2023

L’INPS ha comunicato l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca e una serie di altri valori, tra i quali lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 16).

Con la circolare in oggetto, l’Istituto prendendo atto della variazione percentuale dell’8,1% verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022, comunicata dall’ISTAT, ha indicato che la misura giornaliera per il 2023 del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi è pari a 29,98 euro, mentre la misura mensile (25 giorni) è pari a 750 euro. Su questa retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2023, i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

L’INPS ha anche reso noto che l’aliquota contributiva nei confronti dei pescatori resta ferma nella misura del 14,90%. Il contributo mensile al FPLD per l’anno 2023, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 111,76 euro così suddiviso: Base 0,83 euro; Adeguamento 110,93 euro.

Per quel che riguarda lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, l’Istituto segnala che a decorrere dal mese di gennaio 2023 le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura percentuale del 44,32%. Conseguentemente, nel 2023 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 62,23 euro così suddiviso: Base 0,46 euro; Adeguamento 61,77 euro.

Infine, per quel che concerne il contributo di maternità, la circolare in oggetto rammenta che è riscosso congiuntamente al contributo IVS e che il suo importo mensile è di 0,62 euro. Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’INPS informa anche che provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2023.

Fondo Sanedil: modifiche ai Piani sanitari realizzati con Unisalute

Estese le garanzie assicurative dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, per i dipendenti del settore edile ed i loro familiari iscritti al Fondo

Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 30 settembre 2023, verranno attribuiti dei massimali inerenti al Piano Sanitario Plus a tutti gli iscritti al Fondo Sanedil, con la specifica che, le prestazioni offerte saranno erogate secondo le condizioni economiche previste da un solo piano sanitario.
Circa le domande sul rimborso con giustificativi: sino alla data del 30 settembre 2022, alle garanzie offerte da Sanedil vengono altresì attribuite le regole e le condizioni economiche riferite al Piano Base e Piano Plus; mentre, per le spese realizzate dal 1° ottobre 2022, alle garanzie offerte su montatura lenti, presidi e ausili, fisioterapia riabilitativa e visite specialistiche, vengono applicate le condizioni economiche come sotto riportato.
Piano Sanitario Unico: i lavoratori ed i loro familiari iscritti, possono usufruire di tutte le condizioni economiche applicate dal Piano Plus; pertanto, per l’anno in corso, le prestazioni erogate da Unisalute apparterranno ad un unico piano sanitario, fermo restando le regole e le condizioni economiche nell’ipotesi di domande di rimborso con giustificativi di spesa riferiti al periodo precedente alla data del 1° ottobre 2022;
– Inserimento dell’erogatore Fuori Rete in tutto l’ambito odontoiatrico in aggiunta all’implantologia;
– Inserimento dell’erogatore Fuori Rete in ambito non odontoiatrico, escludendo le garanzie monitor salute e grave inabilità determinata da invalidità permanente infortunio sul lavoro o gravi patologie. Nel caso in cui non vi siano strutture convenzionate nel raggio di 15km dal luogo di domicilio dell’assicurato, per le prestazioni non previste in ambito odontoiatrico, è contemplata la possibilità di effettuare le medesime anche in strutture non convenzionate con le stesse condizioni previste per l’erogazione in rete;
Aumento dei massimali per le prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, lenti, trattamenti fisioterapici e visite particolari;
Eliminazione delle franchigie previste per i ticket circa le prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti di fisioterapia;
– Introduzione della prestazione Protesi Mobili Dentarie accessibile a tutti i lavoratori e familiari assicurati.
Da ultimo preme comunicare altresì che, sul portale informatico del Fondo saranno disponibili le nuove guide con la modulistica aggiornata, nonché le comunicazioni con i dettagli tecnici ed operativi, al fine di consentire agli addetti delle Casse, una pronta e puntuale gestione delle pratiche sanitarie demandate, anche sulla base di tutte le novità sopra riportate.

Liberi professionisti e oneri di ricongiunzione 2023: le nuove tabelle dei coefficienti per l’ammortamento

L’INPS ha aggiornato le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 15).

La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti è disciplinata dalla Legge n. 45/1990. L’articolo 2, comma 3 della predetta legge, prevede che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce le nuove tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2023, aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2022, pari al +8,1%.

 

L’Allegato 1 alla circolare contiene le istruzioni per il corretto uso delle tabelle presenti negli altri due allegati. In particolare, per la determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, si stabilisce che l’importo della rata si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2023 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.

 

Per la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito, si deve fare riferimento alla tabella II/2023: il coefficiente va ricercato in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato. 

CCNL Federcasa: prevista a marzo 2023 la seconda tranche degli arretrati

Unitamente allo stipendio di marzo 2023 previsti 1/3 degli arretrati

Con il verbale di accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa e Cgil, Fp – Cisl, Uil – Fpl e Fesica – Confsal è stato previsto per i dipendenti delle aziende società e enti pubblici economici aderenti a Federcasa 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023. 
E’ stato, infatti, previsto in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021 un incremento di 65,00 euro lordi mensili con riferimento al parametro B1, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.
Le Parti hanno convenuto che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, sono erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi di cui sopra devono essere indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021″e devono produrre effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2023 per la campagna dichiarativa 2023

L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il Modello 730/2023 unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per le dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 6 febbraio 2023, n. 34545).

Il provvedimento in oggetto è emanato in base all’art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998, che concerne le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto e prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

 

Con il provvedimento in argomento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2023 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta e il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Il provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del Modello 730-1.

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale (art. 37, co. 2-bis, lett. c-bis), D.L.gs. n. 241/1997).

L’Agenzia disciplina inoltre la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne autorizza la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Relativamente agli importi, l’Agenzia dispone che gli stessi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Le dichiarazioni Modello 730 devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate da parte di CAF e professionisti, ovvero i sostituti d’imposta. In ogni caso, i soggetti che prestano assistenza fiscale devono essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni Modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini (art. 43, D.P.R. n. 600/1973).

Il contribuente può servirsi anche della dichiarazione precompilata, che può essere inviata all’Agenzia delle Entrate con o senza modifiche, direttamente o delegando un CAF o professionista, entro il 30 settembre. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Il modello 730/2023 contiene diverse novità: modificati, per esempio, gli scaglioni di reddito e delle aliquote (sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%).

Sono state rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e di pensione. Per i redditi da lavoro dipendente  è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Per le pensioni, è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Per i redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Riguardo alla disciplina del trattamento integrativo, quest’ultimo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Debuttano nel Modello 730/2023 anche le detrazioni per carichi di famiglia, a seguito dell’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico per i figli a carico.

Tra le altre agevolazioni, nel Modello 730 è prevista la detrazione per canoni di locazione ai giovani fino a 31 anni non compiuti e quella sulle spese sostenute nel 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti.

Fanno il loro ingresso anche il credito d’imposta sulle spese sostenute per l’attività fisica adattata e quello relativo alle spese di installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali.

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo.

Per tutti i dettagli e le novità si rimanda al testo completo del provvedimento e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 6 febbraio 2023.