Pensionati residenti in Bulgaria: criteri di esenzione contro le doppie imposizioni

L’INPS fornisce precisazioni applicative a seguito della recente risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1270).

L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tornato a occuparsi, dopo il messaggio n. 612/2020 dei criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria, in virtù di quanto disposto dalla convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la Legge n. 389/1990.

In particolare, l’INPS interviene in materia alla luce della  recente risposta a interpello n. 244/2023 dell’Agenzia delle entrate, dove si esponeva che: “Dall’esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l’Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.

L’INPS ritiene, pertanto superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano, esposti nel citato messaggio del 2020 e di conseguenza procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati – non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata – che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.

Peraltro, a tale riguardo, l’INPS sottolinea quanto più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate, ossia che, avendo tale prassi amministrativa per il sostituto di imposta carattere facoltativo, non sussiste alcun obbligo di adeguamento da parte dell’ente. Pertanto, l’Istituto nei casi d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta.

Le eventuali contestazioni sui criteri di applicazione e di interpretazione della convenzione in esame, da parte dei soggetti interessati, non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, trattandosi di ambito prettamente fiscale, le stesse saranno veicolate all’Agenzia delle Entrate, quale amministrazione istituzionalmente preposta ai relativi riscontri.

Le pensioni detassate nel 2023

Le posizioni pensionistiche della Gestione privata in godimento della detassazione nel corrente anno di imposta saranno oggetto di ricostituzione ai fini dell’applicazione della tassazione italiana con efficacia, in ragione dei termini di elaborazione delle pensioni, a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, e del contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio 2023.

Quanto sopra avverrà fatte salve le posizioni sottoindicate:

– quelle per le quali sia stata già tempo per tempo presentata idonea documentazione attestante il possesso della cittadinanza bulgara, in conformità a quanto da ultimo stabilito dall’Agenzia delle entrate;

– quelle per le quali verrà prodotta la documentazione integrativa relativa al possesso della cittadinanza bulgara a corredo dell’istanza originaria, da inviare alle Strutture territoriali INPS competenti entro e non oltre il 30 aprile 2023, affinché la ricostituzione possa avere effetto sul rateo di giugno 2023.

Le certificazioni che dovessero pervenire successivamente al 30 aprile 2023 comporteranno il ripristino della detassazione a decorrere dal primo rateo utile di pensione.

Le pensioni detassate negli anni di imposta pregressi

Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità – compreso l’anno di imposta 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni che sono state interessate dalla detassazione saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta sistemi di accumulo di energia: definita la percentuale

 

L’Agenzia delle entrate ha stabilito la percentuale del credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (provvedimento 5 aprile, n. 120748)

È stata definita dall’Agenzia delle entrate la percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 812, della Legge n. 234/2021.

La percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 9,1514% e l’ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, ai sensi del provvedimento dell’11 ottobre 2022, n. 382045, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo, tale credito potrà essere impiegato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 maggio 2022. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Tale agevolazione a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, è stata prevista dal comma 812 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 e spetta anche se si è già beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116/2014. Le modalità per l’accesso al credito sono state, invece, definite con DM 6 maggio 2022.

Secondo quanto disposto dal citato provvedimento n. 382045/2022, l’Agenzia ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito
d’imposta, prevedendo in particolare che:

– l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta va presentata all’Agenzia delle entrate dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023;
– ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
– la percentuale è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 6 maggio 2022, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Ciò premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, l’Agenzia ha reso noto, con il provvedimento in commento, che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% (3.000.000/32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

CCNL Telecomunicazioni: erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva 

Corresponsione dell’Egr per il personale di Settore

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 12 novembre 2020 tra Assotelecomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, applicata al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, prevede all’art. 56, l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva.
A tal proposito, ai dipendenti impiegati a tempo indeterminato facenti parte di aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito, nel corso dell’anno precedente, altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, viene riconosciuto un importo annuo pari ad euro 260,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza, in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
A livello aziendale possono essere valutate le modalità per riconoscere l’Egr ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro quota, con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero.
Detto importo viene altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro ed escluso dalla base di calcolo del Tfr, nonché quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
In aggiunta si specifica che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovate situazioni di difficoltà economico produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/o con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie.
In caso di ricorso a misure di integrazione salariale di carattere ordinario, il suddetto adempimento non è dovuto laddove l’intervento di integrazione salariale si prolunghi oltre le 13 settimane effettive nell’anno che interessi almeno il 20% del personale.
Resta ferma la possibilità di individuare in sede di contrattazione di II livello ulteriori fattispecie.

Assegno unico e universale per i figli a carico: precisazioni sull’ISEE e i permessi di soggiorno

L’INPS riepiloga la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023, soffermandosi anche sui termini e le modalità di presentazione dell’ISEE e fornendo alcune precisazioni riguardo ai permessi di soggiorno validi per accedere alla prestazione (INPS, circolare 7 aprile 2023, n. 41).

La prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), introdotta dal D.Lgs. n. 230/2021, ha subito significative modifiche ad opera della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che l’INPS riepiloga nella parte iniziale della circolare in oggetto.

 

In particolare, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a 1 anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con 3 o più figli, per ciascun figlio nella fascia di età da 1 a 3 anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore a 43.240 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023).

 

Riguardo ai nuclei familiari con figli disabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

 

–            ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;

–            le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

 

Inoltre, l’incremento di cui all’articolo 5, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 230/2021, è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.

 

L’INPS chiarisce che, a decorrere dal 1° marzo 2023, in caso di domanda di AUU già trasmessa entro il 28 febbraio 2023 che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non è necessario ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023 fermo restando, invece, l’onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che ha validità annuale.

 

A tal proposito, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, si ricorda che l’articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell’anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

 

Tenuto conto di ciò, l’INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022 mentre, per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

 

L’Istituto chiarisce al riguardo che, qualora al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi  arretrati. 

 

Inoltre, proprio per la presentazione del modello ISEE, viene annunciata un’importante novità: è infatti in corso di rilascio il nuovo Portale Unico ISEE, in sostituzione di tutti i precedenti portali, che consentirà di presentare l’ISEE online, anche in modalità precompilata, e di unificare, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell’ISEE.

 

Infine, l’INPS precisa che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico e universale rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, tenuto anche conto delle previsioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 16/2023, con le quali tali permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.

 

CCNL Ambasciate: siglato il rinnovo per il triennio 2023-2025

Rivisti gli importi delle retribuzioni con un aumento che sfiora il 6%, stabilizzate le indennità e aumentati gli scatti

Il 6 aprile 2023 presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato firmato il rinnovo per il triennio 2023-2025 delle Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia, scadute il 31 dicembre scorso. Le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil hanno affermato soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie anche alla proficua interlocuzione con il Ministero del lavoro.
Per cercare di far fronte alla crisi economica e all’inflazione nell’accordo sono stati rivisti gli importi delle retribuzioni con un aumento che sfiora il 6%, stabilizzate le indennità e aumentati gli scatti.
Dal punto di vista normativo sono state rese più chiare le sezioni relative al sostituto di imposta, nonchè quelle relative ai diritti, ed è stato implementato l’articolato sul lavoro agile rendendo la disciplina affine ai Contratti Nazionali del pubblico impiego, con una regolamentazione accurata dello strumento organizzativo del lavoro agile.  
Infine la sezione dedicata alle relazioni sindacali e alla contrattazione integrativa è stata confermata ed integrata al fine di consentire alle RSA ed alle OO.SS. territoriali di stipulare accordi che possano migliorare ancor di più la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Le Parti, in sede di sottoscrizione, hanno rinnovato al Ministero degli Esteri la richiesta di divulgare la disciplina e di promuovere la sua applicazione nella maggior parte delle legazioni consolari ed ambasciate. 

Sospensione dell’attività dell’impresa e archiviazione del giudice

L’Ispettorato interviene per chiarire il rapporto tra decadenza del provvedimento di fermo e decreto di archiviazione (INL, nota 6 aprile 2023, n. 642).

L’INL ha è intervenuto per chiarire la materia relativa al comma 16 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, su alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione da parte del giudice penale del decreto di archiviazione per l’estinzione – ad esito della procedura di prescrizione  – delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione (comma 1 dello stesso articolo 14). 

In proposito va fatta innanzitutto una distinzione: infatti, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività
lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca. 

Invece, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, peraltro, laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’articolo 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita: anche per tali fattispecie in effetti risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria  (articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004) che consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari a un quarto del massimo o della misura fissa. Nel caso in cui, a seguito di questo pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione. 

Infine, nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria, l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%. Obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.

Ebinter Bergamo: stanziati 1,2 milioni di euro per lavoratori e imprese del terziario e turismo

Il click day per l’inoltro delle domande di ammissione ai sussidi è a partire dal 2 maggio 2023 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha messo a disposizione 1,2 milioni di euro, a sostegno dei lavoratori e delle aziende dei settori terziario e turismo della provincia lombarda, organismi paritetici formati da Ascom Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Si tratta di una platea di circa 24mila addetti e 7mila aziende.
Nello specifico e fino ad esaurimento del plafond, sono previsti sussidi:
– energetici: 440mila euro per il pagamento delle bollette riguardanti il primo bimestre del 2023 di luce e gas;
– formativi: 300mila euro (200mila per le imprese del Terziario e 100mila per Ente Alberghiero e pubblici servizi) da destinare alla frequenza di corsi volti ad accrescere le conoscenze di dipendenti ed imprenditori;
– per lavoratori e famiglie: mezzo milione di euro destinati a spese scolastiche (libri di testo e mense), trasporti, assistenza disabili.
Per quanto riguarda il sussidio per far fronte al caro energia, che viene erogato entro due/tre mesi dall’inoltro della domanda, l’accesso al bonus è per i lavoratori a tempo indeterminato, determinato con un contratto non inferiore a 9 mesi contributivi e per gli apprendisti. Il contributo viene erogato:
– da 50,00 euro, per chi ha un Isee del nucleo familiare superiore a 15mila euro;
– a 100,00 euro, per chi ha un Isee fino a 15mila euro.
Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate a partire dal 2 maggio 2023, allegando:
– copia stato di famiglia e autocertificazione;
– copia dichiarazione sostitutiva;
– copia dell’ultima busta paga 2023;
– copia bolletta 2023 riguardante la fornitura di energia elettrica o gas, intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare;
– copia documento d’identità di chi inoltra la richiesta.
Il sussidio alla formazione ha come obiettivo quello di incentivare alla frequentazione di corsi per: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e addetto al desk.
Il sussidio destinato ai lavoratori e alle famiglie è finalizzato a coprire più ambiti: dall’assistenza ai disabili, al contributo per malattia o infortunio (oltre il 180° giorno), passando per le spese per i figli (che consistono in libri scolastici, servizio mensa, trasporto pubblico, asili nido), al trasporto pubblico per finire con il contributo spese per l’assunzioni di badanti.
Il sostegno alle imprese comprende: formazione, apprendistato, corsi di formazione sulla sicurezza, promozione di sistemi di qualità, assunzione di giovani disoccupati, contributo per le aziende che hanno il welfare aziendale. 

Chiarimenti su trattamento fiscale del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del Premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 1,  commi 182 – 189, Legge n. 208/2015 (risposta del 5 aprile 2023, n. 284).

La cooperativa istante, in qualità di sostituto d’imposta, intende adottare un nuovo regolamento interno che disciplina i ristorni, per questo motivo chiede all’Agenzia chiarimenti al fine di comprendere se le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate a tassazione agevolata negli anni in cui la cooperativa consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.

 

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con DM 25 marzo 2016, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Come chiarito dalla circolare n. 28/2016, l’articolo 3 del suddetto Decreto definisce come somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del c.c., secondo il quale la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce, pertanto, una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La circolare n. 28/2016, inoltre, precisa che possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della Legge n. 208/2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto.

 

In relazione all’istituto del ristorno, l’Agenzia sottolinea che la cooperativa è tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del Decreto e tale distribuzione deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al Decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa che può essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.

L’articolo 2545­sexies del c.c. sancisce che è l’atto costitutivo a determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, mentre l’articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 142/2001 prevede che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime.

Infine la circolare n. 35/2008 ha chiarito che i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. 

In conclusione l’Agenzia delle entrate ritiene che alle somme erogate a titolo di ristorno si possa applicare la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nella misura in cui i ristorni siano conformi alle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo.

 

CCNL Enti locali: in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale

L’inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale ha effetto automatico per il personale in servizio al 1° aprile 2023

Con il CCNL siglato il 16 novembre 2022 tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Csa-Ral e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal è stato definito il nuovo sistema di classificazione per il personale in servizio al 1° aprile 2023.
L’inquadramento nel nuovo sistema di classificazione ha effetto automatico. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla predetta data sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ.
Il nuovo sistema è articolato in 4 aree che corrispondono a 4 differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

Area degli Operatori;

Area degli Operatori esperti;

Area degli Istruttori;

Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, denominati incarichi di “EQ”.
Dalla data del 1° aprile sono altresì in vigore i nuovi stipendi per ciascuna area di inquadramento.

Livelli Importo
Area Funzionari e di Elevata Qualificazione 1.934,36
Area Istruttori 1.782,73
Area Operatori esperti 1.586,21
Area Operatori 1.523,61

Cessioni del quinto: aggiornati i tassi di interesse applicabili

L’INPS indica quali sono i tassi di interesse da applicarsi nel secondo trimestre 2023 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (INPS, messaggio 5 aprile n. 1312).

L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse a decorrere dal 1° aprile 2023 relativamente alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

 

Pertanto, relativamente al periodo 1° aprile 2023 – 30 giugno 2023, i suddetti tassi sono fissati nelle seguenti misure:

 

– per importi fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 12,89% (tasso soglia usura del 20,11%);

– per importi superiori a 15.000 euro, il tasso medio è del 8,85% (tasso soglia usura del 15,06%).

 

Conseguentemente, nel messaggio in commento, vengono elencati i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati.

 

In particolare, i valori sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni 9,42 7,32
60-64 10,22 8,12
65-69 11,02 8,92
70-74 1,72 9,62
75-79 12,52 10,42
Oltre 79 anni 20,1125 15,0625

L’Istituto specifica che l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento e che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al D.M. n. 26251/2023.

 

Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura – denominata “Quote Quinto” – blocca la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.