Le novità fiscali della legge di conversione del D.L. Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe 2025, recentemente convertito, con modificazioni, nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45.

Le misure contenute nella conversione in Legge del D.L. n. 202/2024 entrano in vigore il 25 febbraio 2025 e mirano a fornire proroghe e agevolazioni fiscali per imprese, professionisti e contribuenti.

 

Durante l’iter di conversione, il testo del D.L. Milleproroghe ha subito modifiche, tra cui l’introduzione dell’articolo 3-bis, che riammette i debitori decaduti dalla Rottamazione-quater. Nello specifico la norma stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della Legge n. 197/2022, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata Legge n. 197/2022. .

 

Un’altra modifica rilevante riguarda il regime di esenzione IVA per il Terzo Settore, la cui entrata in vigore è stata posticipata dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 (articolo 3, comma 10).

 

Confermata la proroga fino al 31 marzo 2025 dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i professionisti del settore sanitario.

 

All’articolo 3, commi 1-2, il decreto prevede anche una proroga per la registrazione degli Aiuti di Stato Covid-19 relativi all’IMU fino al 30 novembre 2025, estendendo il periodo transitorio durante il quale il mancato rispetto degli obblighi di registrazione non comporterà responsabilità patrimoniale.

 

Inoltre, riguardo al credito d’imposta Transizione 5.0, viene specificato che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purchè effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024” (articolo 13, comma 1-quinquies).

 

Oltre ciò, all’articolo 3 commi 14-octies, 14-novies e 14-decies del Milleproroghe, si colloca la proroga del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

 

Le misure fiscali comprendono anche il differimento delle scadenze fiscali per il 2025 (articolo 3-bis, commi 3-5), consentendo un allungamento dei termini per l’approvazione dei modelli dichiarativi e la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel dettaglio:

  • per l’anno 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025;

  • per l’anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025;

  • per l’anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

A seguire, viene estesa al 31 dicembre 2025 la possibilità per le Onlus di beneficiare del cinque per mille dell’IRPEF senza essere formalmente iscritte al RUNTS. 

 

Infine, l’articolo 14 prevede la proroga dei termini per l’utilizzo del credito d’imposta per le imprese turistiche, estendendo la scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025. Analogamente, apportando modifiche all’articolo 6 comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, viene prevista una proroga delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spostando il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

CIPL Edilizia Industria Salerno: stabiliti i valori EVR 2025

L’Elemento variabile della retribuzione è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025

Il 12 febbraio scorso l’Ance Aies insieme ai rappresentanti territoriali della provincia di Salerno di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo relativo all’EVR 2025, disciplinato dall’art. 3 del CCNL 19 aprile 2010, fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione. Le Parti, dopo aver verificato i 4 indicatori per la determinazione a livello provinciale dell’emolumento riguardante il triennio 2024-2023-2022 con il triennio 2023-2022-2021, hanno stabilito che questi sono tutti positivi per un peso ponderale del 100%
Alla luce di quanto sopra indicato, l’EVR 2025 per la provincia di Salerno è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito. 

Livello Importo EVR Operai
Operaio Comune 1° livello 0,23
Operaio Qualificato 2° livello 0,27
Operaio Specializzato 3° livello 0,30
Operaio 4° livello 0,32
Livello Importo EVR Impiegati
1 39,49
2 46,21
3 51,34
4 55,29
5 59,24
6 71,09
7 78,99
7 Quadro 78,99

Milleproroghe 2025 convertito in legge: le misure sul lavoro

In Gazzetta ufficiale gli interventi sui contratti a termine e sui termini prescrizionali degli obblighi contributivi delle PA (Legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) è stato convertito in Legge n. 15/2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 febbraio 2025. Per quanto riguarda il lavoro, il provvedimento conferma innanzitutto quanto previsto dal decreto in materia di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi. Viene, infatti, spostata al 31 dicembre 2025 (dal precedente termine del 31 dicembre 2024) la possibilità di sottoscrivere tali contratti per esigenze di natura  tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel caso la contrattazione collettiva non abbia previsto una propria casistica (articolo 19, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dall’articolo 14, comma 4, D.L. n. 202/2024).

Inoltre, per quel che concerne le pubbliche amministrazioni viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle PA (articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 202/2024) e in favore di collaboratori coordinati e continuativi (articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 202/2024).

 

Proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in un fondo immobiliare

Attraverso un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate da una società di gestione del risparmio co-investitrice in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura immobiliare, sono stati richiesti chiarimenti sulla qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle quote di partecipazione dei manager nel nuovo fondo immobiliare chiuso che la società ha intezione di istituire (Agenzia delle entrate, risposta 24 febbraio 2025, n. 44).

L’articolo 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori ditali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

Questi requisiti includono un impegno di investimento complessivo da parte dei dipendenti e degli amministratori pari ad almeno l’1% dell’investimento totale effettuato dall’OICR, la maturazione dei proventi solo dopo che tutti i soci hanno recuperato il capitale investito e un rendimento minimo, e la detenzione delle azioni o strumenti finanziari per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato D.L. n. 5/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

La presunzione di natura finanziaria attribuita ai proventi percepiti dai manager o dai dipendenti è quindi indipendente dal legame con l’attività lavorativa svolta presso l’entità partecipata.

 

Questo approccio mira a incentivare una gestione più prudente e consapevole del capitale investito.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la casistica esaminata, relativa a un fondo di investimento alternativo immobiliare, rientra pienamente nel regime previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 50/2017.

 

Pertanto, i redditi derivanti dalle Quote Manager sono considerati redditi di natura finanziaria, rientranti nella categoria dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR. 

CCNL Enti Lirici: resoconto del Coordinamento Nazionale dei Corpi di Ballo

Incontro tra le sigle sindacali, i delegati dei territori e i numerosi tersicorei stabili e precari

Il 17 febbraio 2025 è avvenuto il confronto tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, i delegati ed i tersicorei al fine di approfondire le problematiche del settore in merito al futuro del comparto danza nelle Fondazioni Lirico Sinfoniche. 
E’ stata evidenziata la necessità di un intervento istituzionale volto a potenziare il numero degli attuali corpi di ballo, partendo dalla ricostituzione qualora siano stati chiusi, all’interno delle dotazioni organiche delle fondazioni, alla pari degli altri settori produttivi. 
E’ stato inoltre richiesto un intervento di revisione e rafforzamento delle dotazioni organiche delle compagnie esistenti, al fine di raggiungere un numero di danzatori consono all’attività di balletto del repertorio classico e per la partecipazione alle produzioni operistiche.
Pertanto, il coordinamento si è dichiarato pronto all’attivazione di manifestazioni ed eventi che coinvolgano i tersicorei dei vari corpi di ballo italiani, finalizzati all’evidenza della valorizzazione del patrimonio artistico nazionale della Danza. 
Proseguirà il confronto tra le organizzazioni sindacali, le istituzioni e le direzioni delle Fondazioni lirico sinfoniche, con l’obiettivo di poter dare seguito concreto e costruttivo ad un futuro stabile e di qualità del settore del balletto classico, in modo che le alte professionalità che escono dalle prestigiose scuole di danza possano avere garanzie di maggiori possibilità di collocazione nelle compagnie di balletto nel nostro Paese. 

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: siglato verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno definito i nuovi importi degli scatti di anzianità con decorrenza 1° gennaio 2025

Il giorno 17 febbraio 2025 le Associazioni datoriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024 in materia di scatti di anzianità.
Per il settore Legno, Arredamento, Mobili, l’art. 45 è stato aggiornato con la previsione secondo cui tutti i lavoratori, hanno diritto, per ogni biennio di anzianità prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa. Dal 1° gennaio 2025 gli importi saranno i seguenti.

Livelli Importo
AS 20,494
A 18,944
B 16,879
CS 16,181
C 15,329
D 14,296
E 13,522

Per quanto riguarda la categoria F non sono previsti scatti in quanto la stessa è transitoria. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. 
Per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei, l’art. 45 bis è stato aggiornato con la previsione secondo cui i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del contratto, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di anzianità. Di seguito gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Livelli Importo
17,39
16,36
14,30
13,26
12,75
12,23
11,20

Resta inteso che, per gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 5 del presente articolo. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. 

CCNL Sanità: i chiarimenti dell’ARAN sul mancato rinnovo

Chiarimenti dell’ARAN sulla ripartizione delle risorse 

Relativamente al triennio 2022-2024, l’ARAN ha previsto di provvedere alla ripartizione delle risorse destinate agli aumenti retributivi ed all’indennità di pronto soccorso.
Tale ripartizione sarà oggetto di discussione durante le trattative in corso.
Per quanto riguarda il meccanismo di ripartizione delle risorse sugli aumenti, è stato individuato un valore minimo incrementabile a livello aziendale demandando alla contrattazione regionale  e nazionale la modalità di incremento attraverso specifica tabella contenente percentuali di riparto fra regioni delle risorse definite a livello nazionale. 
Per quanto riguarda le risorse inerenti l’indennità di pronto soccorso, invece, sono  disciplinate dal contratto, in ordine al loro inserimento nel relativo fondo aziendale, che assicura la copertura economica dell’indennità erogata.

Attività spettacolistiche in realtà aumentata: chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

Con la risposta n. 43/2025, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire il trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, delle attività spettacolistiche in realtà aumentata.

Il caso riguarda la richiesta di chiarimenti da parte della Fondazione Istante riguardo alla disciplina fiscale applicabile alla vendita e prevendita dei biglietti per un evento innovativo che combina musica dal vivo e tecnologia di realtà aumentata. L’evento prevede l’esibizione virtuale di un compositore defunto, accompagnato da elementi di arte dimensionale dinamica, il tutto in un auditorium. La Fondazione chiede se tale evento possa essere considerato un “concerto strumentale” ai sensi della normativa vigente, in particolare del D.P.R. n. 633/1972, per poter applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i concerti vocali e strumentali.

 

L’Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere, sottolinea la distinzione fondamentale tra “esecuzioni musicali” e “concerti vocali e strumentali”. Le prime sono soggette all’aliquota IVA ordinaria, mentre le seconde beneficiano dell’aliquota ridotta.

La Tabella C del D.P.R. n. 633/1972 definisce le attività spettacolistiche, includendo concerti vocali e strumentali, ma anche spettacoli teatrali e altre forme di intrattenimento.

È importante notare che il decreto legislativo n. 60/1999 ha introdotto una distinzione tra attività di intrattenimento e attività di spettacolo, con implicazioni fiscali diverse.

La circolare n. 165/E/2000 chiarisce ulteriormente che l’intrattenimento implica una partecipazione attiva, mentre lo spettacolo è caratterizzato da una partecipazione passiva. Pertanto, per qualificare un’esecuzione musicale come “spettacolo”, è necessario che l’esecuzione dal vivo sia prevalente.

In sostanza, il regime tributario applicabile alle ”esecuzioni musicali di qualsiasi genere” è il seguente:

  • quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ”spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;

  • quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

In entrambi i casi l’aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.

 

L’Agenzia, dunque, evidenza come i concerti vocali e strumentali, specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, siano esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123) della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, siano assoggettati al regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972 con l’applicazione dell’aliquota del 10%.

 

Nel caso specifico dell’evento proposto dalla Fondazione Istante, le Entrate concludono che non può essere considerato un “concerto strumentale” poiché manca l’elemento essenziale dell’esecuzione musicale dal vivo. Nonostante l’uso della tecnologia avanzata per assistere all’esibizione, l’assenza del musicista reale e l’utilizzo di basi musicali preregistrate impediscono di qualificare l’evento come tale. Di conseguenza, non si potrà applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%, ma sarà necessaria l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche alla disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni

Il giorno 17 febbraio 2025 le Associazioni datoriali e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica del 19 novembre 2024. Le Parti Sociali hanno apportato modifiche e/o integrazioni alla disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni sia per l’Area Metalmeccanica e Installazione di impianti che per Orafi, Argentieri e Affini, con decorrenza 1° marzo 2025. 
Per la Sezione Metalmeccanica e Installazione di impianti la formulazione dell’art. 66 “Preavviso di licenziamento e dimissioni” sarà la seguente:
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) trovano applicazione i medesimi periodi di preavviso previsti per i lavoratori inquadrati nella terza e quarta categoria.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso“. 
Per la Sezione Orafi, Argentieri e Affini la formulazione dell’art. 88 “Preavviso di licenziamento e dimissioni” sarà la seguente:
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
5° e 6° livello con anzianita fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso“. 
Al termine dell’incontro le Parti Sociali hanno inoltre condiviso un Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

Concordato fallimentare con terzo assuntore: il trattamento ai fini dell’imposta di registro

L’Agenzia delle entrate affronta la questione della tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore (Agenzia delle entrate, risoluzione 19 febbraio 2025, n. 13/E).

L’Ordine istante ha richiesto chiarimenti in merito a tale tassazione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nell’ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E, evidenziando che le considerazioni espresse sono estensibili anche al concordato nella liquidazione giudiziale previsto dal D.Lgs. n. 14/2019, mantenendo inalterati i tratti essenziali dell’istituto.

 

L’Agenzia delle entrate analizza la problematica interpretativa relativa alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro in relazione alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore. Questa procedura si distingue per la duplice natura dell’intervento dell’assuntore, il quale si impegna a soddisfare i creditori concorsuali e, contestualmente, acquisisce le attività fallimentari. 

L’Agenzia, in particolare, evidenzia due effetti principali: l’effetto obbligatorio, che implica l’assunzione degli obblighi da parte del terzo assuntore, e l’effetto traslativo, che comporta il trasferimento del patrimonio fallimentare.

 

La circolare n. 27/E /2012 ha stabilito che l’imposta di registro deve essere applicata in base all’imposizione più onerosa tra quella relativa all’accollo dei debiti e quella sui beni trasferiti. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione differente, affermando che l’imposta di registro deve essere calcolata in proporzione al valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti, escludendo l’accollo dei debiti dalla base imponibile. Questo orientamento giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che gli effetti del concordato con assuntore derivano direttamente dalla legge e non possono essere assimilati a un accordo negoziale. La Corte ha chiarito che gli obblighi di pagamento del terzo assuntore non possono essere considerati come il prezzo dei beni ceduti, poiché l’assunzione dei debiti è un effetto legale naturale del concordato, sottoposto al controllo degli organi fallimentari. Pertanto, secondo la Cassazione, l’imposta di registro deve essere applicata solo sui beni e diritti trasferiti, in conformità con l’articolo 21, comma 3, del T.U.R., che esclude gli accolli di debiti dall’imposizione. 

Alla luce dell’indirizzo assunto dalla Suprema Corte, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E/2012.

 

In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall’articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all’ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del T.U.R., e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa.

Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ”concordato fallimentare”.