CCNL Dirigenti Medici: fissato l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto

Prevista oggi la firma del contratto per il triennio 2022-2024

Le Parti sociali sono state convocate oggi, 27 ottobre 2025, per la sottoscrizione definitiva del CCNL del Comparto Sanità Pubblica 2022–2024 che interessa gli oltre 600mila lavoratrici, lavoratori e professionisti della sanità pubblica.

Secondo la Cisl-Fp, tale accordo, oltre a riconosce valore economico e professionale ai dipendenti del settore, apre una nuova fase, che dovrà prevedere un monitoraggio attento sull’applicazione uniforme degli aumenti e delle novità normative in tutte le aziende sanitarie, insieme all’avvio immediato della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e della rappresentanza.

Inoltre, già è in programma la nuova stagione contrattuale, al fine di avviare subito la nuova fase di negoziazione capace di garantire rinnovi firmati entro la loro vigenza, più qualità nei servizi per i cittadini, equità nei trattamenti e futuro al lavoro pubblico.

 

 

Lavoro sportivo: l’aggiornamento dei codici qualifica

Gli enti professionistici e dilettantistici, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati dovranno fare riferimento alla nuova classificazione.(INPS, messaggio 24 ottobre 2025, n. 3185).

L’INPS è intervenuto di nuovo sul lavoro sportivo, comunicando di aver proceduto all’allineamento delle descrizioni relative ai codici qualifica n. 785 e n. 788, presenti nell’Allegato n. 1 della circolare n. 127/2025, armonizzandole con le definizioni già contenute nella circolare INPS n. 88/2023.

Infatti, l’Istituto con la citata circolare n. 127/2025 aveva fornito indicazioni sul riordino degli enti sportivi e sulla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, come disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, il nuovo Allegato n. 1 aggiornato sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato con la circolare 127/2025.

Gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, così come i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati, dovranno fare riferimento esclusivamente alle nuove descrizioni per la corretta classificazione dei lavoratori sportivi.

CCNL Commercio Cifa – Confsal: sottoscitto l’accordo integrativo

Le Parti hanno depositato il nuovo testo coordinato che sostituisce integralmente il precedente CCNL

Il 23 settembre scorso è stato sottoscritto da Cifa e Confsal l’accordo integrativo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servzii, Pubblci Esercizi eTurismo che modifica e aggiorna alcune disposizioni contrattuali.
Periodo di prova
Modificati i termini della durata del periodo di prova.:

– 45 giorni di lavoro effettivo, per il primo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, dal quarto al quinto livello di inquadramento;

– 90 giorni dal sesto livello;

– 180 giorni per i livelli successivi.

Lavoro supplementare

In caso di modifica dell’orario di lavoro è prevista una maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%) della retribuzione oraria globale.

In caso di lavoro supplementare è, invece, aumentata la maggiorazione dal 15% al 30% della retribuzione.

Periodo di comporto

E’ modificata la durata del periodo di comporto con la previsione del diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio.

Malattia
In caso di assenze per malattia il trattatmento economico è così aggiornato:

– 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);

– 75% per i giorni dal 4°al 20°;

– 100% per i giorni dal 21° in poi.

Preavviso di licenziamento

Fino a cinque anni di servizio compiuti:

– 15 giorni di calendario, per il primo livello;

– 20 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 30 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 60 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 30 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

 45 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 90 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 45 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 120 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Ebinter Campania: previsto un contributo per la natalità

Il contributo è pari a 200,00 euro per un solo figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

L’Ebinter Campania eroga per il 2025 un contributo alla natalità rivolto ai dipendenti di aziende del settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio della regione Campania, in regola con i versamenti da almeno 6 mesi.

Destinatari sono:

– lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti,

– lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi.

Il contributo ha un valore pari a 200,00 euro per un solo genitore del nucleo familiare e per un solo figlio nato adottato e/o in affido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

In caso di parto gemellare il contributo spetta per entrambi i nati. 

Incentivo all’esodo: chiarimenti sull’Uniemens

Fornite precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso (INPS, messaggio 23 ottobre 2025, n. 3166).

L’INPS ha fornito precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

In particolare, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui al citato articolo 4 della Legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.

Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”.

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>.

Ebinter Alessandria: proroga dei bonus

Estensione del welfare fino al 31 dicembre grazie al fondo perduto di 150.000,00 euro

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Alessandria ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per i lavoratori delle imprese operanti nei settori Terziario e Turismo di accedere ai bonus economici resi disponibili dagli Enti bilaterali di categoria che hanno stanziato un fondo perduto dell’importo di 150.000,00 euro a sostegno di questa iniziativa in favore di formazione, assistenza e benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

I suddetti vantaggi economici includono 3 contributi, quali:

200,00 euro per bonus cultura per l’acquisto di libri, materiale didattico, tablet o Pc, e centri estivi per figli di età  compresa tra 0 e 14 anni. Tale bonus può essere aumentato di ulteriori 200,00 euro per i costi sostenuti per corsi di formazione del lavoratore;

300,00 euro per bonus non autosufficienza per i lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità  ai sensi della Legge n. 104/1992;

500,00 euro per bonus malattia bimbo per i genitori obbligati ad assentarsi per la malattia di un figlio di età compresa tra 0 e 12 anni.

Per accedere ai bonus è necessario scaricare e inviare la domanda sul sito dell’Ente. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

I contributi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento fondi.

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

Previsti fondi per incrementi economici ai lavoratori

Il 22 ottobre si è svolto un nuovo incontro tra Aran e le Organizzazioni Sindacali per la prosecuzione della trattativa sul rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

A tal proposito, l’ Aran ha presentato un bilancio delle risorse per il triennio 2022-2024 e una proiezione delle risorse stanziate per il 2025-2027 indicando un fondo per finanziare il riallineamento del trattamento economico così suddiviso: 50 milioni dal 2027 e ulteriori 50 milioni dal 2028 per i soli comuni.

Pertanto si prevede il seguente aumento, da integrare all’incremento medio a regime del triennio 2022-2024 pari a 141,90 euro:

45,06 euro  per l’anno 2025

90,11 euro per l’anno 2026

135,16 euro  per l’anno 2027.

L’Aran  ha previsto nella legge di bilancio un fondo  per integrare il trattamento economico dei dipendenti comunali che:

 – prevede risorse per definire ricostituire l’indennità di comparto;

– non si applica a tutto il comparto escludendo regioni, province, unioni comunali, camere di commercio, ASP

– decorre dal 2027 ed è a disposizione del contratto 2025-2027 e non 2022-2024.

CCNL Vetro, Lampade e Display: approvata la piattaforma rivendicativa con aumenti pari a 235,00 euro

La piattaforma sindacale prevede incrementi retributivi, aumento del contributo welfare e novità normative

Il 22 ottobre 2025 è stato diramato un comunicato stampa da parte delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil mediante il quale hanno reso noto che è stata varata la piattaforma rivendicativa di rinnovo del CCNL Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. Il rinnovo riguarda quasi 28mila dipendenti del settore vetraio. Il prossimo passo sarà quello di inviare il documento alla parte datoriale di Assovetro, al fine di iniziare le trattative.
Dal punto di vista economico, per il triennio 2026-2028, è stato stabilito un aumento salariale medio complessivo (Tec) pari a 235,00 euro al livello D1. Prevista anche l’introduzione di maggiorazioni di turno, del premio speciale e di produzione. Per quanto concerne il welfare contrattuale, le Sigle hanno proposto di potenziare il Fondo di assistenza sanitaria Fasie, con l’introduzione di un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita. Inoltre, è stato chiesto anche un aumento del contributo da parte del datore di lavoro al Fondo di previdenza integrativa Fonchim e al Fasie.
Dal punto di vista normativo, sono state affrontate le tematiche relative alla classificazione del personale e alla riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, sul tema salute e sicurezza diventa necessaria la creazione del registro dei mancati infortuni, oltre all’introduzione di più ore di permesso per RLS/RLSSA. Mentre, sulla formazione è importante rendere effettivo il libretto formativo.
Previsti, inoltre, miglioramenti in materia di contratti a termine, somministrazione, stagionalità, turni, orario di lavoro, ferie, permessi studio, sindacali e premi. 

Fondi di garanzia: esteso agli avvocati il servizio di trasmissione delle domande di intervento

Dal 23 ottobre 2025 l’invio è possibile anche a tali profili (INPS, messaggio 22 ottobre 2025, n. 3144).

Il servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare è esteso da oggi anche agli avvocati. Inizialmente, infatti, il servizio era riservato ai cittadini e successivamente agli istituti di patronato.

Tuttavia, l’Istituto segnala anche che al fine di consentire a tale categoria di utenti di prendere gradualmente dimestichezza con il nuovo servizio di presentazione della domanda, sino al 30 novembre 2025, è comunque possibile utilizzare anche la procedura attualmente in uso.

In occasione del primo accesso al servizio in argomento viene chiesto: l’indirizzo dello studio legale, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il recapito telefonico, come registrati presso l’Albo di riferimento. Tali dati sono utilizzati per le comunicazioni relative alla domanda. In caso di variazione, i medesimi dati possono essere aggiornati utilizzando la specifica sezione “Gestione contatti”.

Per le funzionalità del nuovo servizio di inoltro delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, l’INPS rinvia al precedente messaggio n. 4429/2024.

 

Contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente

Con risposta ad interpello n. 268/2025, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esonero dall’obbligo di registrazione per i contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente.

Il contratto di arruolamento è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo. Trattandosi di contratti redatti in forma di atto pubblico, in base all’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sussiste, in via generale, l’obbligo di registrazione in termine fisso.

L’imposta viene applicata in misura fissa, come già chiarito con la risoluzione 22 ottobre 1992, n. 653712 in cui è stato affermato che «per i contratti di arruolamento della gente di mare è richiesto ad substantiam l’atto pubblico (o, se è stipulato all’estero, in una sede non consolare, la scrittura privata), mentre è consentita anche la forma verbale per le navi minori di stazza inferiore alle cinque tonnellate (artt. 328330 del codice della navigazione), per cui non può che discenderne che gli stessi contratti, qualora redatti in forma pubblica, rientrando nella previsione normativa di cui all’art. 10 della tabella già citato, sono soggetti a registrazioni in termine fisso con l’applicazione dell’imposta in misura fissa».

Il decreto legislativo 19 settembre 2024, n. 139 stabilisce, all’articolo 2, comma 2, che «Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione».

Al fine di individuare i contratti di arruolamento per i quali non vi è l’obbligo di detta formalità, è necessario esaminare l’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, secondo cui «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica».

Il comma 1 dell’articolo 2undecies richiama esclusivamente i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all’articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Dalla lettera della norma discende, pertanto, che non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione dei contratti di arruolamento per il personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e la pesca professionale.

Con riferimento ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili, il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,  ha stabilito che «A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656». Ne consegue che l’articolo 9quater, comma 2 del d.l. 457 del 1997 ha esteso l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili «ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica» (cfr. risoluzione 12 agosto 2009, n. 219/E).

Posto il quadro giuridico sopra rappresentato, l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024 dispone che non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione «per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564» vale a dire per i «contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all’articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, 1639».

Ciò posto, la richiamata disposizione è applicabile anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili che, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 9 quater, comma 2 del decreto-legge n. 457 del 1997, sono esenti dall’imposta di bollo e di registro in base alle disposizioni di cui all’articolo 2 undecies, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 564 del 1994.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024, secondo cui «non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione», sia applicabile sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili.

Con riferimento alle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente, oggetto del quesito posto dall’istante, il MIT ha precisato che «nell’ordinamento italiano della nautica da diporto gli usi commerciali sono elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto). L’elenco è tassativo. Il successivo comma 2 prevede l’annotazione dell’uso commerciale dell’unità da diporto in ATCN (Archivio telematico centrale delle unità da diporto) e sulla licenza di navigazione. La Convenzione esclude dall’ambito della sua applicazione le unità da diporto ad uso privato (Pleasure Yachts), che recano in ATCN e sulla licenza di navigazione l’annotazione ”diporto puro”, ma il cui proprietario può comunque arruolare un equipaggio per l’esercizio della navigazione e dei servizi di bordo. Il Ministero interpellato per il parere tecnico sostiene che «Risponde […] a principi di ragionevolezza e proporzionalità ritenere che le convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all’imbarco su unità da diporto adibite ad uso commerciale siano assimilabili, sotto i profili giuslavoristico e marittimistico, alle convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all’imbarco su navi mercantili […] Viceversa, le convenzioni di arruolamento per l’imbarco su unità da diporto ad uso privato non sono assimilabili sotto il profilo giuslavoristico […]».

Tanto premesso, stante l’assimilazione da parte delle autorità competenti dei contratti oggetto del quesito a quelli relativi all’arruolamento in unità mercantili, si ritiene che anche a detti contratti di arruolamento siglati da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. commercial vessels, charter, ecc.), sia applicabile l’esonero dall’«obbligo di chiedere la registrazione» previsto per i contratti relativi all’arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e su navi mercantili, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024.